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Ordinanza — n. 12443/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against police detention of irregular migrant seeking asylum, upholding peace court jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12443/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by an irregular migrant against the peace court's validation of his detention while he sought international protection. The migrant argued that the peace court lacked jurisdiction and failed to examine substantive integration claims, but the court found his arguments inadmissible because they should have been raised during the expulsion decree opposition. Furthermore, the peace court had already substantively assessed the lack of family ties and insufficient work integration, making a review of the detention's merits impossible at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 14 D.lgs. 286/1998; Art. 6 D.lgs. 142/2015: The peace court retains jurisdiction to validate the detention of an expelled irregular migrant who requests asylum, and substantive grounds for challenging the detention must be raised in the opposition to the expulsion decree rather than in the appeal against the detention validation.

Parole chiave

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detention validation irregular migrant asylum seeker peace court jurisdiction expulsion decree opposition substantive review integration assessment domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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Art. 3 D.L. n. 13/2017
142/2015, ai sensi dell’art. 360 nr.
Art. 6 comma 5 D.lgs. n. 142/2015
Ciò in conformità con la giurisprudenza di questa Corte la quale ha chiarito che l’art. 6 comma 5 del D.lgs.
Art. 14 D.lgs. n. 286/1998
L’art.6 commi 3 e 5 del D.lgs. 142 del 2015 non è in contrasto con il quadro normativo eurounitario di riferimento e segnatamente con l’art.
Art. 5 CEDU
Art. 8 CEDU
142 del 2015 non è in contrasto con il quadro normativo eurounitario di riferimento e segnatamente con l’art. 8 della Direttiva 2013/33/UE, trattandosi di norma che consente il trattenimento del richiedente asilo secondario, in conformità con quanto previsto dall’art.
Art. 13 CEDU
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
Art. 1 Protocollo n. 7 CEDU
L’art.6 commi 3 e 5 del D.lgs. 142 del 2015 non è in contrasto con il quadro normativo eurounitario di riferimento e segnatamente con l’art.
Art. 117 Costituzione
in relazione all’art. 117 della Costituzione ex art.
Art. 360 nr. 3 c.p.c.
142/2015, ai sensi dell’art. 360 nr. 3 c.p.c. in quanto, avendo l’odierno ricorrente formulato a verbale domanda reiterata di protezione internazionale, il giudice di pace avrebbe dovuto ipso facto dichiararsi incompetente alla convalida del trattenimento in quanto competente il Tribunale ordinario.
art. 117 della Costituzione
in relazione all’art. 117 della Costituzione ex art.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10246/2024 R.G. proposto da : SFAXZI AIMEN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato FERRARA ALESSANDRO (FRRLSN73C28A783W) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro QUESTORE DI ROMA -intimati- avverso l’ORDINANZA di GIUDICE DI PACE ROMA n. 24880/2024 depositata il 03/05/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2025 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO.

FATTI DI CAUSA Il giudice di pace ha convalidato il trattenimento del cittadino straniero, espulso in quanto irregolare, ma che in udienza ha chiesto la protezione internazionale, dichiarando altresì “la competenza del Tribunale per la convalida di sua competenza” e rilevando che una prima domanda di protezione internazionale è già stata respinta, sebbene reiterata in udienza e che il richiedente non ha documentato la sussistenza di legami familiari in Italia ma solo un contratto a tempo determinato con scadenza a novembre 2024; che non sussistono profili di vulnerabilità e che egli ha ancora legami familiari in Tunisia, suo paese d’origine.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato affidandosi a tre motivi. L’Avvocatura dello Stato non tempestivamente costituita ha presentato istanza per la partecipazione a eventuale discussione orale. RILEVATO CHE 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 del D.L. n. 13/2017 e 6, comma 5, del D.lgs. n. 142/2015, ai sensi dell’art. 360 nr. 3 c.p.c. in quanto, avendo l’odierno ricorrente formulato a verbale domanda reiterata di protezione internazionale, il giudice di pace avrebbe dovuto ipso facto dichiararsi incompetente alla convalida del trattenimento in quanto competente il Tribunale ordinario. 2.-Il motivo è infondato.

Il giudice di pace è competente a convalidare il trattenimento del soggetto espulso in quanto privo di permesso di soggiorno, secondo quanto dispone l’art . 14 del D.lgs. 286/1998; se il trattenutopresenta domanda di asilo, il Questore, se la ritiene strumentale, provvede ai sensi dell’art.6 del D.lgs. n.142 del 2015 a chiedere un nuovo trattenimento, la cui convalida è competenza del Tribunale con sospensione dei termini del primo trattenimento,fermi i termini massimi di durata della misura. Il giudice di pace ha infatti precisato nel dispositivo che il Tribunale avrebbe successivamente convalidato il trattenimento di sua competenza.

Ciò in conformità con la giurisprudenza di questa Corte la quale ha chiarito che l’art. 6 comma 5 del D.lgs. n.142 del 2015 nello stabilire che i termini di restrizione della libertà personale dello straniero previsti dall’art. 14, comma 5, del D.lgs. n. 142 del 2015, effetto di un primo provvedimento dell’autorità di pubblica sicurezza già convalidato, sono sospesi nel caso in cui la persona trattenuta presenti domanda di asilo, va intrepretato nel senso che la privazione della libertà personale non resta priva di titolo fino al momento in cui il Questore, dopo avere registrato la domanda, adotti un nuovo provvedimento di trattenimento ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello stesso D.lgs., purché il nuovo provvedimento di trattenimento venga trasmesso al giudice competente per la convalida entro 48 ore dalla sua adozione e convalidato nelle successive 48 ore, ferma restando la insuperabilità dei termini massimi di durata della misura previsti dalla legge.

L’art.6 commi 3 e 5 del D.lgs. 142 del 2015 non è in contrasto con il quadro normativo eurounitario di riferimento e segnatamente con l’art. 8 della Direttiva 2013/33/UE, trattandosi di norma che consente il trattenimento del richiedente asilo secondario, in conformità con quanto previsto dall’art. 8 comma 3 lett.

d) della suddetta Direttiva, e finalizzata ad assicurare il diritto dovere dello Stato di valutare la domanda di asilo al fine di provare che vi sono fondati motivi per ritenere che lo straniero ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione della decisione di rimpatrio (Cass. 35190/ 2024; Cass. n. 32763/2024; Cass. n. 14398/2024; Cass. 14/2024).) 3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e mancata applicazione dell’art. 14 del D.lgs. n. 286/1998, nonché degli artt. 5, 6 § 1 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 1 del Protocollo n. 7 alla C.E.D.U. in relazione all’art. 117 della Costituzione ex art. 360, nr. 3, c.p.c.

Il ricorrente osserva che la detenzione di una persona, sia essa cittadina o straniera, ancorché clandestina, non può prescindere dalla rigida osservanza delle regole procedurali e sostanziali di cui all’art 5 CEDU. Il ricorrente deduce che n el caso di specie la procedura adottata non è conforme neanche all’articolo 13 della Convenzione E.D.U. e, quindi, al principio di effettività della tutela giurisdizionale, essendo stato il trattenimento prorogato dal giudice di pace senza garantire un controllo effettivo della misura adottata, essendosi il giudice limitato ad un controllo meramente formale del trattenimento, senza tuttavia esaminare il merito dell’eccezione formulata, relativa al consolidato percorso di integrazione e alla diretta incidenza del prorogato trattenimento sulla dedotta convivenza more uxorio, di fatto interrotta a causa della restrizione della libertà personale. 4.-Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e mancata applicazione dell’art. 14 del D.lgs. n.286/1998, nonchè degli artt. 8 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in relazione all’art. 117 della Costituzione in relazione all’art. 360, nr. 3, c.p.c.

Si censura la implicita statuizione di rigetto dell’eccezione e deduzione circa la rilevanza del proficuo percorso o di integrazione socio economica nella comunità di accoglienza, ritenuta implicitamente irrilevante senza alcun ragionevole giudizio di proporzionalità tra l’interesse pubblico al controllo delle frontiere e dei flussi migratori e il diritto fondamentale all’intangibilità della vita privata e sociale. 5.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono entrambi inammissibili In primo luogo si osserva che si tratta di motivi da far valere in sede di opposizione a decreto di espulsione e non di convalida di trattenimento e, in ogni caso, che il giudice di pace ha motivato sul punto, ritenendo insussistenti sia la vita familiare, in quanto indimostrata, che l’integrazione lavorativa, avendo la parte ottenuto solo un contratto a scadenza.

A fronte di questo giudizio, di merito e quindi in questa sede non rivedibile, i motivi consistono in una stereotipata elencazione di norme e giurisprudenza privi di effettivi riscontri individuali e nella apodittica asserzione che sarebbe stata interrotta la convivenza more uxorio e la integrazione lavorativa. Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della controparte P.Q.M Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors