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Ordinanza — n. 35190/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being based on factual assessments and lacking merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35190/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Saiello Rosario inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal contested the failure to apply generic mitigating circumstances, arguing they were not considered. The court rejected this, noting the appeal relied on factual evaluations and was unfounded given the lower court's clear reasoning, which does not need to address every favorable element if it relies on decisive ones.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if based on factual assessments and is manifestly unfounded, as the trial court need not consider all elements if it references decisive ones.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal factual assessments Cassation procedure manifestly unfounded motivi di cassazione rimborso dell'intervento di cataratta condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIELLO ROSARIO nato a NAPOLI il 14/06/1982 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DiRrirro Letto il ricorso di Saiello Rosario, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile in sede d legittimità in quanto fondato su valutazioni di fatto ed è, inoltre, manifestamente infondato in presenza di una motivazione (si veda pagina 3 della sentenza impugnata), esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare I diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del l4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila ih favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente