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Ordinanza — n. 16707/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows detention extension appeal where hearing occurred after statutory 30-day deadline expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16707/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Ahmetovic Devad's appeal against a detention extension order issued by the Judge of Peace in Melfi. The lower court confirmed the extension despite the defense arguing the hearing took place after the 30-day statutory deadline had passed. The Court ruled that the detention could not be extended because the hearing was held after the term expired, rendering the extension invalid.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 5, D.Lgs. 286/1998; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.: The judicial order extending foreigner detention must be issued within 48 hours of the request and before the expiration of the original detention term; extensions made after the deadline are invalid.

Parole chiave

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detention extension foreigner detention statutory deadline CPR detention judicial review proroga della carcerazione espulsione assenza prolungata all'estero condizioni di detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 5, D.Lgs. 286/1998
Il giorno 11.08.23 si svolgeva udienza di proroga ex art. 14 T.U.I.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.
Art. 13 Constitution
II-Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 Costituzione e dell’art.
Art. 13, comma 5 bis D. Lgs. 286/1998
II-Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 Costituzione e dell’art.
Art. 112 c.p.c.
III- Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. perché il Giudice di merito non ha esaminato gli ultimi due motivi di riesame (pag.5).
art. 737 c.p
3, direttiva UE n.115 del 2008 e art. 737 c.p.c.
art. 112 c.p
III- Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 13 Cost
II-Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 Costituzione e dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18227/2022
Italian Court dismisses expulsion detention appeal, ruling unreasoned judicial decisions are null and void.
Cass. 18937/2022
Cassation court dismisses detention orders due to lack of constitutional minimum reasoning in the lower court's decision.
Cass. 18939/2022
Cassation court annuls lower court sentence for omitting mandatory fine in combined imprisonment and fine penalty case.
Cass. Sez.1 n. 08/06/2010
Cass. 11028/2009
Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art.
Cass. 23007/2010
Cass. 18583/2012
133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.
Cass. 22882/2018
Cass. 30876/2018
Cass. 19299/2021
Cass. S.U. 24413/2021
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18513/2023 R.G. proposto da : Ahmetovic Devad rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Rago del Foro di Potenza C.F. RGALDN71L52A662A, presso il cui studio in Palazzo San Gervasio (PZ) Via Conceria, 27, è elettivamente domiciliato giusta procura speciale rilasciata in calce alricorso contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato- QUESTURA DI POTENZA, -intimata- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE MELFI n. 911/2023 depositata il28/08/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024dal Consigliere MARINA MELONI.

FATTI Dl CAUSA Ahmetovic Devad (CUI 03SG734), nato in Italia il 03.02.1996, attualmente trattenuto presso il C.P.R. (Centro di Permanenza per i Rimpatri) di Palazzo San Gervasio (PZ), impugna l’ordinanza di rigetto emessa il 29.08.23 dal Giudice di Pace di Melfi, nell’ambito del procedimento di riesame della convalida della proroga del trattenimento dello straniero nel CPR ex art. 15, par. 3, direttiva UE n.115 del 2008 e art. 737 c.p.c. –R.G. 911/23. A seguito di provvedimento di espulsione emesso in data 16.06.23 nei confronti di Ahmetovic Devad, questi veniva trattenuto presso il CPR di Palazzo San Gervasio (PZ) in attesa dell'allontanamento e del rimpatrio per ordine del Questore di Rimini del 16.06.23.

Il giorno 21.06.23 si svolgeva, quindi, davanti al Giudice di Pace di Melfi il procedimento di convalida che si concludeva con decreto che confermava il trattenimento presso il CPR per 30 giorni. Il giorno 11.08.23 si svolgeva udienza di proroga ex art. 14 T.U.I. e il Giudice di pace, nonostante il difensore si opponesse alla richiesta di proroga della convalida del trattenimento argomentando la scadenza dei termini, il trattenimento era confermatoper ulteriori 30 giorni. Avverso tale decisione con ricorso ex art. 737 e segg. c.p.c. il ricorrente chiedeva la revoca e all'udienza del 23.08.23 la causa era riservata.

A scioglimento della riserva assunta, il giudice di pace con ordinanza del 29.08.23 confermava l'impugnato provvedimento di convalida della proroga del trattenimento. Il Ministero dell’Interno ed il Questore di Potenza restavano intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art 132 comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. per avere il Giudice di pace reso una motivazione apparente e non intelligibile (pag. 3).. II-Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 Costituzione e dell’art. 13, comma 5 bis D.

Lgs. 286/1998 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. perché, benché la richiesta di fissazione di fissazione dell’udienza di proroga del trattenimento era stata inoltrata precedentemente alla scadenza del provvedimento di trattenimento, l’udienza è stata celebrata dopo la scadenza del termine di 30 giorni (pagg. 4-5). III- Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. perché il Giudice di merito non ha esaminato gli ultimi due motivi di riesame (pag.5).

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Infatti la motivazione del Giudice di Pace è chiara ed esauriente e spiega adeguatamente da quando, secondo il GdP, deve decorrere il termine di 48 ore per la decisione. Non appare quindi ravvisabile il dedotto difetto di motivazione. Altrettando inammissibile è il terzo motivo di ricorsoin quanto manca di autosufficienza perché il ricorrente non indica come e dove aveva proposto i motivi né li riproduce. Il secondo motivo è fondato e deve essere accolto. Va premesso che l’art.14, comma 5, TUI, da ultimo modificato ad opera del dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del d.l. 21.10.2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18.12.2020, n. 173, per quanto in questa sede rileva, dispone:

«La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore,può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una opiù proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio.

In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri non può essere superiore a novanta giorni ed è prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.” Nel caso in esame il decreto di trattenimento è stato notificato il 16.06.23. Il periodo dal 11.07.23 (giorno in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale) al 04.08.23 (giorno in cui è scaduto il termine per il ricorso avverso il diniego della competente commissione territoriale) non va computato.

Ne consegue che il termine di 30 giorni per la proroga del trattenimento è scaduto il 09.08.23 (25 gg. dal 16.06.23 al 11.07.23 e 7 gg. dal 04.08.23 al 11.08.23, totale giorni 32 anziché 30). Sul punto non appare condivisibile quanto affermato dal giudice che ha rigettato il ricorso … preso atto della tempestività della richiesta di proroga del trattenimento … atteso che l'osservanza del termine di 30 giorni si riferisce alla richiesta di proroga, a nulla rilevando che l'udienza si sia tenuta e conclusa oltre detto termine, in quanto per essa vige l'osservanza del solo termine di 48 ore dalla data della richiesta inviata dalla Questura all'Ufficio nel Giudice di pace … conferma l'impugnato provvedimento di convalida della proroga del trattenimento.

Infatti il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida originaria del trattenimento (come la convalida della proroga del trattenimento) deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio.

Del resto, l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamene che il giudice provvede alla convalida «con decreto motivato (Cass. 18227/2022; Cass. 18937/2022; Cass. 18939/2022). A tal riguardo questa Corte ha ritenuto con Sez.1, Sentenza n. del 08/06/2010 “Il provvedimento giurisdizionale di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un centro d'identificazione ed espulsione, previsto dall'art. 14, quinto comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, può essere assunto soltanto all'esito di un procedimento di natura camerale caratterizzato dall'audizione dell'interessato e dalla partecipazione necessaria del difensore.

A tal fine, la richiesta di proroga e gli atti che la corredano devono pervenire all'ufficio del giudice di pace in tempo utile perché, previa convocazione dell'interessato e del difensore, possa tenersi l'udienza camerale ed essere assunto il decreto motivato, entro quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, ai sensi del quarto comma dell'art. 14, cit., ma prima della scadenza del termine assegnato a suo tempo con la convalida.” Pertanto è corretto quanto afferma il ricorrente e cioè che il Giudice di pace non poteva prorogare il trattenimento già scaduto perché, benché la richiesta di fissazione dell’udienza di proroga del trattenimento fosse stata inoltrata precedentemente alla scadenza del provvedimento di trattenimento, l’udienza è stata celebrata dopo la scadenza del termine di 30 giorni e quindi per questo motivo il trattenimento non era più prorogabile alla stregua di un provvedimento di limitazione della libertà personale..

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto per il secondo motivo,infondato il primo ed inammissibile il terzo e cassato il provvedimento impugnato senza rinvio essendo decorso il termine perentorio entro cui la convalida doveva essere disposta. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art.142 d.p.r. 115/2002 in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, dovranno essere liquidate dal Giudice di pace di Melfi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso , infondat