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Ordinanza — n. 12016/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation annuls detention validation for lack of specific constitutional minimum reasoning regarding expulsion illegality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12016/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Judge of Peace's order validating the detention of a Tunisian national, finding the reasoning insufficient. The applicant argued the lower court failed to address the specific illegality of the expulsion decree, offering only a generic formulaic response. The Court ruled that administrative detention validation requires specific, non-abstract justification tied to the expulsion's validity, thereby dismissing the challenged administrative measure.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 4, D.Lgs. 286/1998; Art. 111, Cost.: The judicial validation of administrative detention must provide specific reasoning addressing the legality of the expulsion decree, as generic formulas fail to meet the constitutional minimum of motivation required for such restrictive measures.

Parole chiave

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detention validation constitutional minimum reasoning expulsion illegality administrative detention judicial review standard uscita illegale dal paese espulsione nel diritto degli stranieri asilo di cittadino srilankese

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 4, D.Lgs. 286/1998
Del resto, l'art. 14, comma 4, del d.lgs.
Art. 111, Cost.
2, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c.
Art. 13, comma 2, lett. a), D.Lgs. 286/98
Art. 19 TUI
Art. 13, comma 5 bis, D.Lgs. 286/1998
Art. 82 d.P.R. n. 115/2002
Art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
Art. 133, d.P.R. n. 115/2002
articolo 13 della Costituzione
L'accompagnamento inerisce alla materia regolata dall'articolo 13 della Costituzione, e in quanto presenta quel carattere di immediata coercizione che qualifica le restrizioni della libertà personale e che vale a differenziarle dalle misure incidenti solo sulla libertà di circolazione.
art. 13 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. 18227/2022
Il ricorso è articolato nei seguenti quattro motivi:R.G.N.
Cass. 18937/2022
Il Giudice di pace di Torino, con decreto del 3 agosto 2020, ha convalidato il provvedimento di trattenimento di Elbouzidi Abdarrahman, nato in Marocco, presso ií Centro di Permanenza per i Rimpatri "Brunelleschi" di Torino emesso dal Questore di Savona, ravvisando la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/1998 ed osservando «manca passaporto ed idoneo vettore». Il cittadino extracomunitario ha proposto ricorso per cassazione avverso detto decreto, affidandolo a due motivi, corroborati da memoria. L'amministrazione ha svolto controricorso.
Cass. 18939/2022
Cassation court annuls lower court sentence for omitting mandatory fine in combined imprisonment and fine penalty case.
Corte Cost. n. 439/2004
Corte Cost. n. 439/2004; v.
Cass. sez. un n. 8561 del 26/03/2021
Il difensore ha chiesto la distrazione delle spese, ma è da escludere che questa richiesta costituisca una implicita rinuncia al beneficio del patrocinio spese dello Stato, dal momento che il difensore non può disporre del diritto del suo assistito (Cass. sez. un n. 8561 del 26/03/2021).
Cass. 11028/2009
Cass. 23007/2010
Cass. 18583/2012
133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.
Cass. 22882/2018
Cass. 30876/2018
Cass. 19299/2021
Cass. S.U. 24413/2021
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3019/2023 R.G. proposto da: SAGHIR ALI, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato BARBERIO LAURA (BRBLRA78E50G337F) rappresentato e difeso dall'avvocato VEGLIO MAURIZIO (VGLMRZ74H02L219Q) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DI TORINO -intimati- avverso DECRETO di GIUDICE DI PACE TORINO n. 11187/2022 depositata il02/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI DI CAUSA Il 6 agosto 2022, il sig.

SAGHIR Ali, nato in Tunisia, il 7 luglio 2000, veniva soccorso a largo delle coste siciliane da un mezzo della marina militare italiana e condotto presso l’hotspot di Lampedusa (AG). Al momento dello sbarco lo stesso veniva sottoposto a rilievi fotodattiloscopici; il successivo 30 agosto, il sig. Saghir veniva condotto presso gli uffici della Questura di Bologna, dove riceveva la notifica di un decreto prefettizio di espulsione per essere entrato in Italia, in data 06/08/2022 sottraendosi ai controlli di frontiera ex art 13, comma 2, lett a) d.lgs 286/98 con contestuale ordine di trattenimento presso il C.P.R. di Torino.

Il 1 settembre la Questura di Torino richiedeva al Giudice di Pace di Torino la convalida del trattenimento, che avveniva il giorno seguente, rilevando lo stesso che “sussistono i presupposti di cui all’art 13 del d.lgs. 286/98, atteso che: non emergono profili di manifesta illegittimità del decreto di espulsione né documentati motivi per l’applicazione dell’art 19 TUI; che sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art 14 dovendosi procedere ad identificazione e reperire idoneo vettore”. Avverso tale decreto del Giudice di Pace di Torino, relativo al provvedimento del Questore di Bologna, emesso il 31.8.2022 nei confronti del Slg.

SAGHIR ALI, nato in Tunisia il 7.7.2000 ricorre per Cassazione il sig. Saghir con due motivi e memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso sono i seguenti:

1) Violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 14, cc. 4, 5 e 5-bis, D. Lgs. 286/98, 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. – motivazione inesistente e/o apparente del provvedimento di convalida del trattenimento – ome sso esame delle deduzioni difensive – violazione del cd. minimo costituzionale della motivazione. Per il ricorrente, il decreto impugnato non offrirebbe alcuna risposta alla specifica censura sollevata dalla sua difesa, in particolare legata alla manifesta illegittimità del decreto di espulsione per l’erronea contestazione di fatto.

Il provvedimento impugnato sarebbe quindi viziato da una motivazione del tutto apparente, risolvendosi in una formula lessicale astrattamente applicabile ad un numero illimitato di fattispecie è utilizzata in modalità seriale dal giudice di pace di Torino. Il decreto di espulsione con accompagnamento deve essere motivato e rappresenta il presupposto indefettibile della misura restrittiva, in quanto tale non può restare estraneo al controllo dell'autorità giudiziaria. L'accompagnamento inerisce alla materia regolata dall'articolo 13 della Costituzione, e in quanto presenta quel carattere di immediata coercizione che qualifica le restrizioni della libertà personale e che vale a differenziarle dalle misure incidenti solo sulla libertà di circolazione.

L’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte. Pertanto, la motivazione del decreto di convalida e di proroga del trattenimento, per quanto sintetica o riconducibile a provvedimenti precedenti, non può limitarsi ad una formula astratta e predefinita, senza alcuna analisi del caso concreto, anche in merito alla fondatezza delle deduzioni svolte in udienza dalla difesa.

2) Violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, 13, D. Lgs. 286/98 – illegittimità della convalida del trattenimento per la manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto – erronea contestazione della fattispecie espulsiva. La decisione del giudice sarebbe comunque frutto di un errore interpretazione degli artt 10 e 13 TUI. Il Prefetto di Bologna emetteva tale provvedimento per essere il ricorrente entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, affermazione che sarebbe smentita dall'elenco dei precedenti dattiloscopici dello straniero, che confermavano l'avvenuto fotosegnalamento del ricorrente al momento dell'ingresso del paese.

La fattispecie dell'ingresso clandestino nel territorio dello Stato, con sottrazione ai controlli di frontiera può essere integrata quando non sia stato effettuato alcun controllo sull'ingresso dello straniero nel territorio nazionale da parte delle autorità preposte e dunque, “in tanto si può parlare di ingresso clandestino nel territorio dello Stato, con sottrazione ai controlli di frontiera, in quanto dalle autorità preposte non venga effettuato alcun controllo sull'ingresso dello straniero”. Quindi evidente la palese erroneità dell'interpretazione adottata dal giudice di pace di Torino, il quale ha indebitamente convalidato il trattenimento nonostante la manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto.

Il primo motivo di ricorso sul difetto di motivazione è fondato, assorbito il secondo. Il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida originaria del trattenimento (come la convalida della proroga del trattenimento) deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio.

Del resto, l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamene che il giudice provvede alla convalida «con decreto motivato (Cass. 18227/2022; Cass.18937/2022; Cass. 18939/2022). Nel caso concreto, la motivazione è del tutto apodittica, limitandosi a richiamare le norme di cui agli artt. 13, 14 \e 19 d.lgs. n. 286/1998, ed a dire che non vi sono ragioni di inammissibilità del decreto. Per quanto sopra deve essere accolto il primo motivo assorbito il secondo, cassato il provvedimento impugnato e decidendo nel merito dichiarato nullo il provvedimento impugnato.

Sulle spese si osserva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co.

4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione. (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022). Il difensore ha chiesto la distrazione delle spese, ma è da escludere che questa richiesta costituisca una implicita rinuncia al beneficio del patrocinio spese dello Stato, dal momento che il difensore non può disporre del diritto del suo assistito (Cass. sez. un n. 8561 del 26/03/2021). Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass.11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo as