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Ordinanza — n. 11542/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court quashes detention order due to apparent lack of statutory reasoning under immigration law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11542/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation quashed a peace judge's order extending a foreigner's detention because the decision lacked substantive reasoning. The applicant argued the judge failed to address his defense regarding a maritime rescue versus illegal border crossing. The court ruled that the judge's stereotyped formula violated the constitutional minimum of motivation required by immigration statutes.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 4, D.Lgs. 286/98; Art. 360, n. 4, c.p.c.: The court quashes administrative detention extensions where the decision contains only a stereotyped formula that fails to substantively address the applicant's defenses or explain the legal basis for the ruling.

Parole chiave

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apparent lack of motivation immigration detention extension constitutional minimum reasoning Italian immigration law peace judge quashing allontanamento partenza illegale allontanamento in diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 4, D.Lgs. 286/1998
Nella specie, ricorre il vizio di motivazione apparente del provvedimento impugnato, denunziabile in sede di legittimità, poiché essa, benché graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, così violando l'art. 14, comma 4, del d.lgs.
Art. 360, n. 4, c.p.c.
RITENUTO CHE 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell'art. 360, n.
Art. 54, D.L. 2012, n. 83
5, disposta dall'art. 54 del D.L.
Art. 12, preleggi
134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Art. 13, D.Lgs. 286/1998
9068/2023; Cass. 13324/2023).
art. 360 c.p
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 6758/2022
Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding co-defendant's statements and late civil conclusions.
Cass. S.U. 8053/2014
Cass. 18227/2022
Italian Court dismisses expulsion detention appeal, ruling unreasoned judicial decisions are null and void.
Cass. 18937/2022
Cassation court dismisses detention orders due to lack of constitutional minimum reasoning in the lower court's decision.
Cass. 18939/2022
Cassation court annuls lower court sentence for omitting mandatory fine in combined imprisonment and fine penalty case.
Cass. 2826/2023
Italian court dismisses detention validation due to lack of judicial verification of expulsion order and prior detention records.
Cass. 9068/2023
Italian Supreme Court dismisses extradition appeal citing lack of ne bis in idem due to procedural dismissal.
Cass. 13324/2023
Italian court dismisses detention extension due to lack of specific statutory justification and rigid time limits.
Cass. 24102/2022
Cassation court allows lawyer's fee claim for non-EU expulsion case where automatic state-funded defense applies.
Cass. S.U. 8561/2021
Cass. 11028/2009
Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art.
Cass. 23007/2010
Cass. 18583/2012
n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.
Cass. 22882/2018
Cass. 30876/2018
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5032/2023 R.G. proposto da : MOULDI GHARZOUL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CASALE STROZZI 31, presso lo studio dell’avvocato BARBERIO LAURA (BRBLRA78E50G337F) rappresentato e difeso dall'avvocato VEGLIO MAURIZIO (VGLMRZ74H02L219Q) -ricorrente- Contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro QUESTURA DI TORINO, in persona del Questore -intimati- avverso DECRETO di GIUDICE DI PACE TORINO n. 11445/2022 depositata il09/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO.

RILEVATO CHE Il ricorrente, cittadino tunisino, è sbarcato in Italia a seguito di soccorso operato da un mezzo della marina militare italiana al largo delle coste siciliane. Il 7 settembre 2022 veniva condotto presso gli uffici della Questura di Imperia, dove riceveva la notifica di un decreto di espulsione per essere entrato in Italia “sottraendosi ai controlli di frontiera” e di contestuale provvedimento di trattenimento. Il giudice di pace ha convalidato il trattenimento. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il cittadino straniero affidandosi a due motivi.

Non costituita la controparte. Il ricorrente ha depositato memoria. RITENUTO CHE 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 14, cc. 4, 5 e 5-bis, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost.; la motivazione inesistente e/o apparente del provvedimento di proroga del trattenimento; l’ omesso esame delle deduzioni difensive; la violazione del c.d. minimo costituzionale della motivazione 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, 13 D.

Lgs. 286/98; la illegittimità della convalida del trattenimento per la manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto; l’erronea contestazione della fattispecie espulsiva e cioè di essere entrato in Italia “sottraendosi ai controlli di frontiera” (art. 13, c. 2, lett. a), D. Lgs. 286/98), mentre la difesa aveva evidenziato che il cittadino straniero non si era sottratto ai controlli di frontiera ma era entrata a seguito di soccorso in mare 3.-Il primo motivo è fondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (da ultimo, tra le tante, Cass. 6758/2022, in conformità a Cass.

S.U. 8053/2014). Nella specie, ricorre il vizio di motivazione apparente del provvedimento impugnato, denunziabile in sede di legittimità, poiché essa, benché graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, così violando l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 il quale prevede espressamene che il giudice provvede alla convalida con decreto motivato (Cass.18227/2022; Cass. 18937/2022; Cass. 18939/2022M Cass.2826/2023; Cass. 9068/2023; Cass. 13324/2023). Il Giudice di pace si è limitato ad una motivazione stereotipata e apodittica, così espressa:

“ rilevato che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 del D. LGS. 286/98,atteso che: non sono emersi elementi tali da far ritenere manifestamente illegittimo il provvedimento espulsivo che sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art. 14”; la motivazione non contiene alcuna disamina delle difese del ricorrente e alcuna esplicitazione, pur sintetica, delle ragioni di condivisione delle argomentazioni della Questura, né esamina le difese prospettate. Si è al cospetto, dunque, di una decisione assistita da una motivazione apparente e, come tale, inficiata dal vizio di nullità denunciato con il primo motivo, restando assorbito il secondo.

Il provvedimento impugnato, conseguentemente, va cassato senza rinvio, posto che il trattenimento non è stato (validamente) prorogato nei termini e non può più esserlo a termini scaduti. 4.- Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito (Cass. S.U. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso D.P.R. n., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorso esente dal contributo stesso.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricors