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Ordinanza — n. 11513/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court quashes detention order due to lack of specific reasoning regarding expulsion illegality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11513/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation quashed a peace judge's order validating a foreigner's detention, ruling the decision lacked specific reasoning. The applicant argued the detention was illegal because his expulsion order was flawed due to a prior asylum claim in Bulgaria, but the lower court provided only stereotyped, generic justifications. The supreme court held that the statutory requirement for a reasoned decision was violated, necessitating the annulment of the detention order.

Regesto Legislator

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Art. 14 comma 4 D.Lgs. 286/1998; Art. 360 c.p.c.: A detention order validating a foreigner's hold must contain specific reasoning addressing the applicant's defenses and the legality of the underlying expulsion, otherwise it is void for apparent lack of motivation.

Parole chiave

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detention order lack of reasoning apparent lack of motivation expulsion illegality asylum claim D.Lgs 286/1998 Cassazione quashing protezione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 14 comma 4 del d.lgs. n. 286/1998
Ciò in violazione dell 'art. 14, comma 4, del d.lgs.
Art. 360 c.p.c.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
Art. 13 D.Lgs. 286/98
9068/2023; Cass.13324/2023).
Regolamento UE 604/2013
art. 360 c.p
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18227/2022
Italian Court dismisses expulsion detention appeal, ruling unreasoned judicial decisions are null and void.
Cass. 18937/2022
Cassation court dismisses detention orders due to lack of constitutional minimum reasoning in the lower court's decision.
Cass. 18939/2022
Cassation court annuls lower court sentence for omitting mandatory fine in combined imprisonment and fine penalty case.
Cass. 2826/2023
Italian court dismisses detention validation due to lack of judicial verification of expulsion order and prior detention records.
Cass. 9068/2023
Italian Supreme Court dismisses extradition appeal citing lack of ne bis in idem due to procedural dismissal.
Cass. 13324/2023
Italian court dismisses detention extension due to lack of specific statutory justification and rigid time limits.
Cass. 31/10/2023 n. 30178
Cass. 24102/2022
Cassation court allows lawyer's fee claim for non-EU expulsion case where automatic state-funded defense applies.
Cass. S.U. 8561/2021
Cass. 11028/2009
Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art.
Cass. 18583/2012
n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.
Cass. S.U. 24413/2021
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023).
Cass. 7749/2023
Cassation court dismisses appeal against peace judge's detention order due to lack of substantive reasoning on private life and repatriation impossibility.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1809/2023 R.G. proposto da : CHEBBAH ILYES, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato BARBERIO LAURA (BRBLRA78E50G337F) in Roma, Via del Casale Strozzi, n. 31 rappresentato e difeso dall'avvocato VEGLIO MAURIZIO (VGLMRZ74H02L219Q) -ricorrente- Contro MINISTERO DELL'INTERNO,in persona del Ministro, QUESTURA DI TORINO, in persona del Questore -intimati- avverso l’ORDINANZA del GIUDICE DI PACE TORINO n. 8104/2022 depositata il24/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO.

RILEVATO CHE Il ricorrente, cittadino algerino, il 10 marzo 2022 veniva fotosegnalato in Bulgaria, dove avanzava domanda di protezione internazionale: trasferitosi in Italia, il 21 giugno 2022 veniva sottoposto ad un controllo da parte delle autorità a Ventimiglia; tramite EURODAC si riscontrava il precedente. Il medesimo giorno era notificato un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Imperia con contestuale decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Torino. Alla udienza di convalida, la difesa eccepiva l’incompetenza del Giudice di p ace.

La pubblica amministrazione insisteva per la convalida del trattenimento. Il Giudice di pace ha convalidato il trattenimento. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il cittadino straniero affidandosi a due motivi. Non costituita la controparte. RITENUTO CHE 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 112, c.p.c., 13 e 14, cc. 3 e 4, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost . e la motivazione apparente del provvedimento di convalida del trattenimento.

Il ricorrente deduce che il decreto impugnato non offre alcuna risposta alla specifiche censure sollevate dalla difesa, in particolare quelle legate alla manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione presupposto del trattenimento. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 6, Direttiva115/08, 18, 24, Regolamento (UE) 604/13; la inespellibilità dello straniero richiedente la protezione internazionale in altro Stato membro dell’Unione europea; la illegittimità della convalida del trattenimento per illegittimità derivata.

Il ricorrente deduce che la difesa si era opposta alla richiesta di convalida del trattenimento in ragione della presentazione della domanda di protezione internazionale in Bulgaria, circostanza attestata dalla stessa pubblica amministrazione. Per tale motivo, aveva verbalizzato in udienza che il ricorrente “ non può essere espulso dal territorio e rimpatriato in Algeria in quanto è richiedente protezione internazionale in Bulgaria” 3.-Il primo motivo è fondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (da ultimo, tra le tante, Cass. 6758/2022, in conformità a Cass.

S.U. 8053/2014). Nella specie, ricorre il vizio di motivazione apparente del provvedimento impugnato, denunziabile in sede di legittimità, poiché essa, benché graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione. Ciò in violazione dell 'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 il quale prevede espressamente che il giudice provveda alla convalida con decreto motivato (Cass. 18227/2022; Cass. 18937/2022; Cass.18939/2022M Cass. 2826/2023; Cass. 9068/2023; Cass.13324/2023). Il Giudice di pace si è invece limitato ad una motivazione stereotipata e apodittica, così espressa “rilevato che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 del D.

LGS. 286/98; atteso che:non sussistendo allo stato degli atti profili di manifesta illegittimità del decreto di espulsione anche alla luce di quanto dedotto dalla P.A., né documentati motivi per l’applicazione dell’art. 19 T.U.I.; che sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art. 14 dovendosi procedere all’identificazione e reperire idoneo vettore”; la motivazione non contiene alcuna disamina delle difese del ricorrente e alcuna esplicitazione, pur sintetica, delle ragioni di condivisione delle argomentazioni della Questura, né esamina la pur rilevante questione della competenza in ragione della applicazione del Regolamento UE 604/2013(c.d.

Dublino III). Si è al cospetto, dunque, di una decisione assistita da una motivazione apparente e, come tale, inficiata dal vizio di nullità denunciato con il primo motivo, restando assorbito il secondo. Il provvedimento impugnato, decidendo nel merito, va cassato posto che il trattenimento non è stato (validamente) prorogato nei termini e non può più esserlo a termini scaduti (v. Cass.31/10/2023, n.30178). 4-. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito (Cass.

S.U. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso D.P.R. n., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorso esente dal contributo stesso.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di r