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Ordinanza — n. 4807/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows bankruptcy opposition against enforceable injunction due to missing notice of extinction order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4807/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the bankruptcy trustee's appeal against a lower court decision admitting a creditor's opposition to an enforceable injunction. The trustee argued that without a specific notice of the extinction order, the statutory six-month appeal period under Article 327 of the Code of Civil Procedure had not yet expired at the time of the bankruptcy declaration. The court agreed, holding that the lack of notification meant the six-month term applied rather than the shorter term for extinction orders, rendering the injunction unopposable to the bankruptcy estate.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 653 c.p.c.: In bankruptcy proceedings, if an opposition to an enforceable injunction is filed by a debtor later declared bankrupt, the six-month appeal period of Article 327 of the Code of Civil Procedure applies if the extinction order was not notified, thereby preventing the injunction from becoming unopposable to the bankruptcy estate.

Parole chiave

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bankruptcy opposition enforceable injunction extinction order notice six month appeal period unopposable to estate credito a lungo termine credito contestato credito ipotecario

Disposizioni normative citate

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Art. 178 c.p.c.
Art. 285 c.p.c.
Art. 308 c.p.c.
– Al riguardo s i è chiarito che l 'ordinanza con cui i l tribunale in composizione monocratica dichiara l'estinzione del processo è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308, comma 2 , c .p.c.
Art. 325 c.p.c.
Art. 326 c.p.c.
Art. 327 c.p.c.
lungo ex art. 327 , comma 1 c.p.c., da applica r e in assenza di tale notifica, decorre dal deposito del provvedimento, che, nell'ipotesi di sua pronuncia in udienza, coincide con la data di quest'ultima (Cass.
Art. 45 l.fall.
Art. 647 c.p.c.
1650/ 2014 , con riguardo al controllo demandato al giudice circa la notificazione del decreto ingiuntivo in assenza di opposizione, ai fini dell’esecutività ex art. 647 c.p.c., che si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall'art.
Art. 653 c.p.c.
Art. 654 c.p.c.
Art. 96 n. 3 l.fall.
–Si passa ad esaminare il ricorso incidentale condizionato, il cui unico motivo denunzia « v iolazione e/o omessa e/o falsa applicazione dell’art. 96 n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 8206/2002
, «atteso che l’ordinanza di estinzione del processo di opposizione al decreto ingiuntivo […] , pronunciata prima della dichiarazione di fallimento, ha natura di sentenza […] (Cass. 8206/2002, 3314/1989, 2151/1992, 13442/1999)».
Cass. 3314/1989
Cass. 2151/1992
Cass. 13442/1999
Cass. 22095/2017
Cass. 18648/2018
Cass. 11270/2020
Cass. 15893/2023
Cassation court dismisses appeal for revocation of suspended sentence due to lack of specific legal criticism.
Cass. 29662/2023
Cassation court dismisses appeal and declares incidental appeal inadmissible for raising absorbed issues.
Cass. 12680/2003
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Testo completo

024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3471/2016 R.G. proposto da : FALLIMENTO CENTOBUCHI TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell’avvocato TREZZA GAETANO (TRZGTN63L09H501U), rappresentato e difeso dall'avvocato VALLESI GIUSEPPE (VLLGPP61B02H769R) -ricorrente,controricorrente al ricorso incidentale- contro PETROL PICENA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BORMIDA 4, presso lo studio dell’avvocato AMICI FRANCESCO (MCAFNC32C14F570U) rappresentato e difeso dagli avvocati ESPOSTO FABIO (SPSFBA69L07H769K), ESPOSTO ERASMO NICOLA (SPSRMN37H27F380C) -controricorrente,ricorrente incidentale condizionato - avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO n. 14462/2015depositato i l 11/12/2015 ; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, per l’accoglimentodel ricorso principale ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere PAOLA VELLA.

FATTI DI CAUSA 1. – Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta daa Petrol Picena s.r.l. , ammettendola allo stato passivo del Fallimento Centobuchi Trasporti s.r.l. in l iquidazione per il credito di « euro 118.822,44 in via privilegiata di prededuzione ipotecaria», sul rilievo che al momento della dichiarazione di fallimento ( 6 novembre 2014) era già scaduto (il 26 luglio 2014) i l termine di trenta giorni per l’impugnazione dell’ordinanza di estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società creditrice, resa dal tribunale monocratico all’udienza del 26 giugno 2014, con conseguente esecutività dello stesso decreto ai sensi dell’art. 653 c.p.c. 2.

– Avverso detta decisione il Fallimento Centobuchi Trasporti s.r.l. inLiquidazione ha propo sto ricorso per cassazione in tre mezzi, cui Petrol Picena s.r.l. ha resist ito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale in un unico m ezzo , resistito dal Fallimento ricorrentecon controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 178, 285, 308, 325, 326 e 327 c.p.c., poiché, in mancanza di notifica dell’ordinanza di estinzione del processo di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla creditrice, resa all’udienza del 27 giugno 2014 , il termine per impugnarla sarebbe piuttosto quello semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., che non era ancora decorso al momento della dichiarazione di fallimentodel 6 novembre 2014, con conseguen te inopponibilità deldecreto ingiuntivo alla massa fallimentare. 1.1.

–Il motivo è fondato e va accolto. 1.2. – Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel caso sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo da parte di un soggetto poi dichiarato fallito, la dichiarazione di estinzione del relativo giudizio, oltre a conferire efficacia esecutiva al decreto che non ne sia già munito, ai sensi dell’art. 653 c.p.c., produce l'effetto di rendere il medesimo decreto un titolo opponibile alla massa ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare del creditore, ma solo dopo che siano scaduti i termini per proporre reclamo ovvero, nelle cause riservate alla cognizione del giudice monocratico, per proporre appello avverso il provvedimento di estinzione (Cass. 24191/2021,7107/2020, 5657/2019 , 9933/2018 , che fa leva sul combinato disposto degli artt. 653 e 308 c.p.c.). 1.3.

– Al riguardo s i è chiarito che l 'ordinanza con cui i l tribunale in composizione monocratica dichiara l'estinzione del processo è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308, comma 2 , c .p.c. , respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore, ed ha pertanto natura sostanziale di sentenza (Cass.7107/2020, 23997/2019, 16790 / 2018, 2837/2016, 20631 /2011 ) , sicché, a vuto riguardo alla sua impugnazione, il termine cd. breve decorre solo a seguito della notificazione dell'ordinanza medesima ad istanza di parte, mentre quello cd. lungo ex art. 327 , comma 1 c.p.c., da applica r e in assenza di tale notifica, decorre dal deposito del provvedimento, che, nell'ipotesi di sua pronuncia in udienza, coincide con la data di quest'ultima (Cass. 18499/2021 , 7107/2020, 16893/2018,10539/2007, 14936/2000 ) .

Solo in quest’ultimo caso infatti – e non anche nel primo , come erroneamente ritenuto dal tribunale – può applicarsi, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione dalla data d i deposito del provvedimento, il principio in base al quale "le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi"(art. 176, comma 2, c.p.c.). 2. – Il secondo mezzo denuncia v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 124 disp. att. c.p.c., sul rilievo della inidoneità de i due certificati di cancelleria prodotti dalla creditrice a dimostrare l’opponibilità del decreto ingiuntivo, in quanto l’uno (datato 4.5.2015) attestante illegittimamente che « la causa […] di opposizione a decreto ingiuntivo […] fu dichiarata estinta […] nella udienza del 27.06.2014 e seguentemente in tale data l’opposto decreto ingiuntivo divenne definitivo», l’altro (datato 15.6.2015) attestante inutilmente che avverso detta ordinanza di estinzione non era stata proposta «alcuna impugnazione nei termini di cui agli artt. 308 e 178 c.p.c.». 2.1.

– La censura , pur potendo r itenersi assorbita dall’accoglimento del primo motivo , in mancanza di una esplicita valorizzazione delle certificazioni di cancelleria prodotte dal la creditrice, merita di essere accolta, dovendosi rimarcare funzione e limiti di simili certificazioni nella formazione dell a cosa giudicata formale. 2.2. – Come noto, l’art. 324 c.p.c. (rubricato "cosa giudicata formale") stabil isce che « s'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui all'art. 395, nn. 4 e 5».

Il correlato art. 124 disp. att. c.p.c. (intitolato "certificato di passaggio in giudicato della sentenza") stabilisce che « a prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione», che i suddetti mezzi di impugnazione non sono stati proposti «nei termini di legge», e che « ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenzache non è stata proposta impugnazionenel termine previsto dall’articolo 327 del codice » . È evidente , per un verso, che nessun a ltro tipo di attestazione da parte della cancelleria può rilevare ai fini dell a certificazione del passaggio in giudicato e, per altro verso, che a l cancelliere non può essere demandata la corretta individuazione del mezzo di impugnazione proponibile e dei termini per la sua proposizione, trattandosi di attività riservata all’autorità giudiziaria nell’esercizio della funzione giurisdizionale ( sulla demarcazione tra i due ambiti cfr.

Cass. 1650/ 2014 , con riguardo al controllo demandato al giudice circa la notificazione del decreto ingiuntivo in assenza di opposizione, ai fini dell’esecutività ex art. 647 c.p.c., che si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall'art. 124 disp. att. c .p.c. « e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione»). 2.3. – Né è il caso di indugiare sul le peculiari connotazioni che assume la “definitività” del decreto ingiuntivo – equiparata al giudicato formale (v. da ultimo, Cass. 9479/2023) – a seguito del passaggio in giudicato del provvedimento di estinzione del giudizio incardinato dall'opposizionea decreto ingiuntivo, al pari di altri esiti di tipo processuale, come la declaratoria di improcedibilità per tardiva costituzionedell’opponente, o la sentenza di inammissibilità dell’opposizione per ragioni di rito ( cfr .

Cass. 6337/2014, 36308/2023, nel senso che il giudicato non preclude tuttavia al debitore ingiunto di far valere eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria verificatisi tra l'emissione del decreto ingiuntivo e il termine per proporre opposizione, ovvero sopravvenuti nel corso del giudizio ex art. 645 c.p.c., ancorché gli stessi fossero stati introdotti in tale sede, senza però formare oggetto di una specifica domanda di accertamento). 3. – Parimenti assorbito è il terzo motivo, che denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 45 l.fall., 647, 653 e 654 c.p.c., sul corretto rilievo della netta distinzione che sussiste tra definitività (e quindi opponibilità alla massa fallimentare) ed esecutività del decreto ingiuntivo, distinzione trascurata dal tribunale ma pur sempre sul presupposto in diritto disatteso con l’accoglimento del primo motivo. 4.

–Si passa ad esaminare il ricorso incidentale condizionato, il cui unico motivo denunzia « v iolazione e/o omessa e/o falsa applicazione dell’art. 96 n. 3 della Legge fallimentare », nell a pretesa che il t ribunale avrebbe dovuto comunque ammettere il credito con riserva, ai sensi dell’ art. 96 , comma 2, n. 3 , l.f all . , «atteso che l’ordinanza di estinzione del processo di opposizione al decreto ingiuntivo […] , pronunciata prima della dichiarazione di fallimento, ha natura di sentenza […] (Cass. 8206/2002, 3314/1989, 2151/1992, 13442/1999)». 4.1.

–Il motivo è inammissibile. 4.2. – Non vi è infatti, sul punto , una pronuncia sfavorevole del giudice a quo , nemmeno implicita, su cui possa fondarsi l’interesse ad impugnare, afronte della decisione assunta in termini di definitività del decreto ingiuntivo per cui è causa, su cui peraltro il tribunale dovrà tornare a pronunciarsi in sede di rinvio, con conseguente facoltà di riproposizione della relativa questione, se tempestiva e restata semplicemente assorbita (Cass. 22095/2017, 18648/2018, 11270/2020,15893/2023). 4.3. –Ciò in conformità al consolidato orientamento di questa Corte, per cui «il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza» (da ultimo, Cass. 29662/2023; v. già Cass. 12680/2003). 5.

– Segu ono l’accoglimento del ricorso principale, nei sensi indicati, e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato, con cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno,anche per la r egola zione del le spese.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi del ricorso principale, con assorbi men t o del terzo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato, cassa il decreto impugnato in relazione ai motiv i accolt i e rinvia al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell