Cassation court dismisses appeal for revocation of suspended sentence due to lack of specific legal criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to provide specific legal criticism against the appellate court's decision. The appellant argued for the revocation of the conditional sentence release, but the court found the arguments merely repetitive of issues already adequately examined by the lower judges. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 164, comma 4, c.p.: An appeal to the Court of Cassation must contain specific legal criticism of the lower court's decision; generic or repetitive arguments that do not address the specific grounds for the appellate ruling result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERDINANDI ALESSIO nato a AVERSA il 26/08/1994 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 3 febbraio 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Napoli, in data 2 dicembre 2020, nei confronti di Alessio Ferdinandi, revocati i benefici precedentemente concessi e ridotl:o la pena inflitta, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui al capo 2) dell'imputazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena, non è consentito in sede di legittimità perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), difettando di una critica puntuale al provvedimento e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 4 sulla revoca del beneficio a norma dell'art. 164, quarto comma, cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 dicembr