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72.2016.129 • TPC TI 72.2016.129 Generato dall'IA

Speeding and Conditional Sentence

Numero d'incarto 72.2016.129
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was found guilty of a serious traffic offense for intentionally driving a motorcycle at 146 km/h in an 80 km/h zone, creating a significant risk of accident, injury, or death. The court convicted the individual based on the established facts, including a post-indictment correction reducing the charged speed from 151 km/h to 146 km/h, and imposed a 12-month custodial sentence, which was conditionally suspended for a two-year probationary period, taking into account the defendant's immediate admission of guilt and remorse despite initially obscuring identification.

Regesto Legislator

Ufficiale

Grave infrazione alle norme della circolazione: per avere circolato (alla guida del motoveicolo) alla velocità di 146 km/h dedotto il margine di tolleranza, malgrado il vigente limite di 80 km/h

Parole chiave

Generato dall'IA
pena privativa della libertà incidente stradale superamento del limite di velocità gravità della pena crimine liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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90 cpv. 3 e 4 lett. c) LCStr

This provision defines the crime of which the defendant was found guilty in order 1.1.

art. 42 CP

Cited as a legal basis for the imposition of the custodial sentence (order 2).

art. 44 CP

Cited as a legal basis for the conditional suspension of the custodial sentence (order 3).

art. 22 cpv. 1 OSStr

Cited as a legal basis for the conviction for a serious traffic offense.

art. 335 segg CPP

Cited as a legal basis for the allocation of procedural costs (order 4).

art. 135 cpv. 4 CPP

Cited as the legal basis for ordering the defendant to reimburse the costs of the defense (order 5.2).

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Testo completo

Incarto n. 72.2016.129 · Lugano, 20 febbraio 2018/lc · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Bellinzona

composta da: · giudice Marco Villa, Presidente Jasmine Decristophoris, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare nella causa penale Ministero Pubblico

contro · IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1 imputato, a norma dell'atto d'accusa 103/2016 del 22 giugno 2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di grave infrazione alle norme della circolazione per avere, il 5 maggio 2016 a __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità, e meglio per aver circolato alla guida del motoveicolo BMW __________ targato TI __________, alla velocità di 151 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “Traffic Observer LMS”, malgrado il prescritto limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno 71 Km/h la velocità massima consentita;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;

Presenti: - il Procuratore pubblico __________, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:33 alle ore 15:21.

Evase le seguenti

questioni: *Verbale del dibattimento*

*Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche all’atto d’accusa:*

*-- a pag. 1, alle generalità, si aggiunge di prima di __________ e dopo __________;*

*-- al testo del presunto reato, richiamato l’art. 90 cpv. 3 LCStr. e il verbale d’interrogatorio PS 5.5.2016 dell’imputato a pag. 3, si aggiunge gravi dopo feriti e si corregge 151 km/h con 146 km/h nonché 71 km/h con 66 km/h.*

*Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.*

Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiedo la conferma dell’AA con una pena pari al minimo edittale, ossia di 12 mesi integralmente sospesi e la copertura delle tasse e spese;

- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: vi è stata una presa di coscienza totale dell’imputato, il quale è sempre stato collaborativo e non ha mai contestato le risultanze istruttorie. Da subito l’imputato ha ammesso di essere stato lui a commettere l’infrazione, anche se dalle foto non sarebbe stato possibile identificarlo, in quanto portava il casco e la moto era registrata a nome di suo cugino. Richiamata dunque l’attenuante specifica del sincero pentimento, si chiede che la pena sia sotto i 12 mesi e integralmente sospesa.

*Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;* visti gli art. 12, 40, 42, 44, e

47 CP;

90 cpv. 3 e 4 lett. c) LCStr;

80 segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. IM 1 è autore colpevole di:

1.1. grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 5.5.2016, a __________, direzione sud, circolato alla guida del motoveicolo BMW __________, targato TI __________, alla velocità, dedotto il margine di tolleranza, di 146 km/h malgrado il vigente limite di 80 km/h;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

2. Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.

3. L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.

4. La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta o di fr. 1’500.- (millecinquecento) con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

5. Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1, a suo carico, sono sostenute dallo Stato.

5.1. Le note professionali 9.2.2018 e 20.2.2018 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fino al 31.12.2017 fr. 650.85

spese fino al 31.12.2017 fr. 29.00

onorario dall’1.1.2018 fr. 435.00

spese dall’1.1.2018 fr. 98.00

IVA fino al 31.12.2017 (8%) fr. 54.40

IVA dall’1.1.2018 (7.7%) fr. 41.05

totale fr. 1'308.30

5.2. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'308.30 (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 79.20

fr. 779.20