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30.2004.362 • PP TI 30.2004.362 Generato dall'IA

Weight Limit Violation Appeal Based on Municipal Authorization

Numero d'incarto 30.2004.362
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed a conviction for driving a truck in violation of a 3.5-ton weight limit sign. Although the appellant did not contest the facts of the violation, the court accepted the appeal and overturned the initial decision, noting that the appellant provided evidence that municipal authorization had been granted for vehicles up to 18 tons to use that road for specific construction work, creating a reasonable doubt as to the commission of the offense, which led the court to grant the appeal and waive all procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 27 cpv. 1 LCStr, Art. 20 cpv. 1 OSStr, Art. 7 cpv. 2 OETV, Art. 90 cifra; Weight Limit Violation Appeal Based on Municipal Authorization: Although the appellant did not contest the facts of the violation, the court accepted the appeal and overturned the initial decision, noting that the appellant provided evidence that municipal authorization had been granted for vehicles up to 18 tons to use that road for specific construction work, creating a reasonable doubt as to the commission of the offense, which led the court to grant the appeal and waive all procedural costs.

Parole chiave

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guida senza autorizzazione strada comunale violazioni delle norme procedurali dubbio ragionevole spese di procedura superamento dell'altezza massima inosservanza del peso massimo

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr.
Art. 12 LPContr
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell’art. 12 LPContr.
Art. 27 cpv. 1 LCStr
I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali, mentre le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr).
Art. 20 cpv. 1 OSStr
Il peso effettivo è il peso reale del veicolo o dell’insieme dei veicoli con il conducente, i passeggeri e il carico (art. 20 cpv. 1 OSStr, che riprende l’art.
Art. 7 cpv. 2 OETV
1 OSStr, che riprende l’art. 7 cpv. 2 OETV).
Art. 90 cifra
Per l’art. 90 cifra 1 LCStr chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa.
art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr
These articles established the initial offense (violation of traffic signs/rules) which was the subject of the appeal that was ultimately accepted.
20 cpv. 1 OSStr
This article defined the meaning of the weight limit sign which was at the core of the dispute.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr

These articles established the initial offense (violation of traffic signs/rules) which was the subject of the appeal that was ultimately accepted.

20 cpv. 1 OSStr

This article defined the meaning of the weight limit sign which was at the core of the dispute.

1 segg. LPContr

This provision concerns the administrative appeal procedure, cited in the preamble to the final orders.

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Testo completo

Incarto n. 30.2004.362/KRM 28263/202 · Bellinzona 4 aprile2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17 novembre 2004 presentato da

RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione 12 novembre 2004 n. 28263/202 emessa dalla CRTE 1 viste le osservazioni del 7 dicembre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione, letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto

A. La CRTE 1, con decisione

12 novembre 2004, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.-- e le spese di fr. 20.--, per il seguente motivo:

*“Alla guida dell’autocarro TI __________ non osservava un segnale indicante ‘peso massimo 3,5 T’”.*

Fatti accertati il 13 settembre 2004 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 20 cpv. 1 OSStr.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

C. La Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice “la più ampia facoltà di giudizio”.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr.

Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell’art. 12 LPContr.

2. L’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali, mentre le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr).

Il segnale <Peso massimo> (2.16) vieta la circolazione dei veicoli e delle combinazioni di veicoli il cui peso effettivo supera il limite indicato. Il peso effettivo è il peso reale del veicolo o dell’insieme dei veicoli con il conducente, i passeggeri e il carico (art. 20 cpv. 1 OSStr, che riprende l’art. 7 cpv. 2 OETV).

Per l’art. 90 cifra 1 LCStr chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa.

3. La Sezione della circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle norme predette, di non aver osservato un segnale indicante “peso massimo” 3,5 T.

4. Il ricorrente nel proprio gravame non contesta i fatti imputatigli, ma giustifica il suo agire

sostenendo che *“Il Signor RI 1 è dipendente della sottoscritta* [ditta __________]*in qualità di autista. In data 16.10.2001, il Lodevole Municipio di __________

rilascia regolare licenza edilizia ai Sigg. __________ per la costruzione di tre cae* [recte case] *monofamiliari al mappale no. __________ RFD __________, situata sulla Via __________ a __________ (Doc. A). In data 13.12.2001, lo studio d’ingegneria __________ di __________, in merito al progetto delle tre case unifamiliari* […] *allestisce una prova a futura memoria, specificando e determinando in 18 t il carico sulla strada* […]. *In data 20.9.2002, il Comune di __________, per il tramite del proprio Ufficio tecnico, notifica allo studio d’architettura __________ (responsabili cantiere) le condizioni inerenti alla licenza edilizia, con particolare riferimento all’ossequio delle disposizioni contenute nella perizia futura memoria dello studio d’Ing. __________* […]. *In pratica, il Comune di __________, con lettera 20.9.2004* [recte 20.9.2002] *autorizza il passaggio di mezzi fino a 18 t in Via __________”*.

5. In concreto questo giudice, vagliando le giustificazioni addotte dal ricorrente - suffragate dagli allegati all’impugnativa - ritiene sussistere un ragionevole dubbio sulla commissione del reato indicato nella decisione impugnata.

Del resto, la stessa CRTE 1, preso atto delle doglianze ricorsali, si è rimessa al giudizio di questa autorità.

In siffatte circostanze, s’impone di accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e soprassedere al prelievo di oneri processuali.

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 20 cpv. 1 OSStr e 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né tasse nè spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria: