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17.2008.63 • TRAP TI 17.2008.63 Generato dall'IA

Revision Application Inadmissibility Due to Untranslated Submission and Repeated Non-Compliance with Language Rules

Numero d'incarto 17.2008.63
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual sought revision of a criminal judgment by submitting an application in German, which prompted the court to issue a decree demanding translation into Italian, citing the principle of linguistic territoriality, but this decree, sent via registered mail, was returned as undeliverable due to the applicant being unreachable at the stated address, leading the court to deem the notification effective based on jurisprudence concerning registered mail delivery attempts. Consequently, as the deadline for translation passed without compliance, the revision application was declared inadmissible due to the procedural defect, though the applicant was permitted to resubmit in the correct language; however, given this was the third instance of submitting a revision request in German and failing to comply with the language requirement, the applicant was ordered to bear the full court costs and fees.

Regesto Legislator

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Art. 300 cpv. 1 CPP, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 78 LTF, Art. 81 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Revision Application Inadmissibility Due to Untranslated Submission and Repeated Non-Compliance with Language Rules: Consequently, as the deadline for translation passed without compliance, the revision application was declared inadmissible due to the procedural defect, though the applicant was permitted to resubmit in the correct language; however, given this was the third instance of submitting a revision request in German and failing to comply with the language requirement, the applicant was ordered to bear the full court costs and fees.

Parole chiave

Generato dall'IA
domanda di revisione inadempimento reiterato rispetto del termine presupposto processuale tentativo nel diritto penale lingua della procedura

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 300 cpv. 1 CPP

The court explicitly reserved the appellant's right to re-file the request for review in Italian based on this article.

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Testo completo

Incarto n. 17.2008.63 · Lugano 26 maggio 2010 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretaria: · Dell'Oro, vicecancelliera

sedente per statuire sulla domanda di revisione presentata il 10 ottobre 2008 da

RI 1 e contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 24 febbraio 2005 dal giudice della Pretura penale

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto che - con istanza 10 ottobre 2008, scritta in tedesco, RI

1 ha domandato la revisione della sentenza emanata il 24 febbraio 2005 dalla Pretura penale;

- con decreto 15 ottobre 2008, la presidente della Corte di cassazione e di revisione penale ha assegnato all'interessato un termine di 30 giorni per tradurre l'istanza, ricordando l'irricevibilità degli atti non redatti in italiano visto

il principio della territorialità della lingua (sentenza CCRP del 19 settembre 1999 in e J. e DTF inedita del 16 gennaio 2002 in re J.);

- tale decreto è stato intimato il giorno successivo con invio raccomandato all’indirizzo indicato dall’istante;

- il destinatario della raccomandata è risultato irreperibile all’indirizzo indicato, ragion per cui il 17 ottobre 2008 i servizi postali di __________ hanno ritornato la missiva alla Corte di cassazione e di revisione penale;

- nemmeno un secondo tentativo di invio per posta semplice è andato a buon fine, lo scritto in questione essendo ritornato alla Corte di cassazione e di revisione penale con l’indicazione “*il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato*”;

- per costante giurisprudenza federale, una decisione spedita per raccomandata si reputa notificata al momento in cui è consegnata al destinatario, oppure – se non è stato possibile recapitare l'atto – alla scadenza dei sette giorni durante i quali il plico rimane depositato all'ufficio postale, sempre che il destinatario potesse aspettarsi la notifica (cfr. DTF 130 III 396 consid. 1.2.3; 127 I 31 consid. 2a/aa; 123 II 492 consid. 1);

- tale notifica fittizia vale, secondo l’alta Corte, anche nel caso in cui la posta venga recapitata in una casella postale (DTF 123 III 492 consid. 1; STF del 2 dicembre 2009, inc. 2D_75/2009; STD del 24 marzo 2010, inc. 2C_817/2009, consid. 2.2) e nel caso in cui la raccomandata non abbia potuto essere notificata per l’irreperibilità dell’istante all’indirizzo indicato nel suo memoriale (STF del 6 marzo 2007, inc. 2A.117/2007);

- pertanto, l’intimazione del decreto deve essere considerata avvenuta;

- il termine impartito è, nel frattempo, ampiamente trascorso senza che Amsler abbia ossequiato alla richiesta di traduzione;

- la mancata traduzione della domanda di revisione in italiano entro il termine impartito comporta l'inammissibilità della stessa per i motivi addotti nel decreto presidenziale del 15 ottobre 2008 (e peraltro già noti all’istante, che in passato aveva presentato a questa Corte delle istanze di revisione in lingua tedesca);

- all'istante rimane, comunque, aperta la facoltà di ripresentare la domanda di revisione in italiano (art. 300 cpv. 1 CPP);

- ritenuto come questa sia la terza volta che RI 1 presenta una domanda di revisione in tedesco e come sia la terza volta che questa Corte deve ricordargli l’esigenza di lingua, le tasse e le spese di giustizia gli vengono addebitate;

pronuncia: 1. L'istanza di revisione è irricevibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.-

*b)* spese complessive fr. 50.-

fr. 250.-

sono posti a carico dell’istante.

3. Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.