Guardianship Appeal Inadmissibility Due to Lack of Demonstrated Irreparable Harm
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal challenged the decision of the supervisory authority, which had deemed the appellants' recourse against a guardianship commission's order for an urgent socio-environmental investigation inadmissible because the appellants failed to demonstrate irreparable harm resulting from the interim measure, despite the appellants alleging concerns about their children learning the truth regarding their separation. The appellate court upheld the supervisory authority's decision, reasoning that an appeal against such an order is only admissible if irreparable harm is shown, and the appellants failed to adequately address why the supervisory authority erred in finding they did not specify any such harm, further deeming their newly introduced argument about the potential trauma to the children from learning the truth to be irrelevant and insufficiently substantial to constitute irreparable harm warranting intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 LAC, Art. 44 LPAmm, Art. 45 cpv. 2 PA, Art. 87 cpv. 1 OG, Art. 87 OG, Art. 148 cpv. 1 CC; Guardianship Appeal Inadmissibility Due to Lack of Demonstrated Irreparable Harm: The appellate court upheld the supervisory authority's decision, reasoning that an appeal against such an order is only admissible if irreparable harm is shown, and the appellants failed to adequately address why the supervisory authority erred in finding they did not specify any such harm, further deeming their newly introduced argument about the potential trauma to the children from learning the truth to be irrelevant and insufficiently substantial to constitute irreparable harm warranting intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article governed the procedure used by the court to issue its final judgment (dismissing the appeal).
This article was cited as the legal basis for allocating court costs based on the outcome of the decision.
Testo completo
Incarto n. 11.2006.32 · Lugano 10 aprile 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 31.2006/R.13.2006 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 2, , e AP 1, (patrocinati dall' PA 1, ) alla
Commissione tutoria regionale 8,Pregassona riguardo ai figli S__________ (1998) e So__________ (2001);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 20 marzo 2006 presentato da AP 2 e AP 1 contro la decisione emessa il 28 febbraio 2006 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Dal matrimonio tra AP 2 e AP 1 (entrambi del 1974) sono nate S__________, il 13 aprile 1998, e So__________,
il 24 gennaio 2001. I coniugi si sono separati di fatto nel settembre del 2004 e le bambine vivono con la madre. In seguito a segnalazioni dell'ispettore scolastico e a numerose assenze di S__________ dalla scuola, la Commissione tutoria regionale 8 ha convocato i genitori a un'audizione del 17 gennaio 2006. I coniugi non si sono presentati, facendo pervenire alla Commissione il giorno dell'incontro una lettera in cui sostenevano di trovarsi all'estero per motivi di studio del marito. La Commissione ha ripetuto la citazione per il 7 febbraio 2006. Il giorno dell'udienza essa ha ricevuto una lettera in cui AP 1 motivava la sua assenza, all'appoggio di un certificato medico, adducendo problemi di salute. AP 2 è rimasto assente ingiustificato.
B. Con decisione del 9 febbraio 2006 la Commissione tutoria regionale ha affidato al Servizio sociale di __________ e all'Unità d'intervento regionale di __________ un'indagine socio-ambientale urgente sul nucleo familiare di AP 2 e AP 1, togliendo effetto sospensivo a un eventuale ricorso. Il 20 febbraio 2006 AP 2 e AP 1 sono insorti all'autorità di vigilanza, chiedendo l'annullamento della decisione. Statuendo il 28 febbraio 2006, l'autorità ha constatato che i coniugi non prospettavano alcun danno irreparabile e ha dichiarato il ricorso irricevibile, senza prelevare tasse né spese.
C. Contro la decisione appena citata AP 2 e AP 1 hanno presentato il 20 marzo 2006 un appello in cui chiedono che, conferito al ricorso effetto sospensivo, il giudizio impugnato sia riformato nel senso di annullare la decisione della Commissione tutoria regionale. L'appello non è stato intimato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, del-
l'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità ¿ per analogia ¿ dell'art. 424*a* CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. L'autorità di vigilanza ha ricordato anzitutto che le decisioni con cui una Commissione tutoria regionale ordina l'assunzione di una prova hanno natura *incidentale*
e possono essere impugnate solo ¿se provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile¿ (art. 44 LPAmm, cui rinvia l'art. 21 della
legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). AP 2 e AP 1 non adombrando danno di sorta, essa ha dichiarato il ricorso irricevibile. Abbondanzialmente, quanto al diritto d'essere sentito invocato da entrambi, essa ha rilevato che costoro erano stati citati invano a due riprese dalla Commissione tutoria regionale e ¿certamente¿ avrebbero avuto ancora modo di esprimersi ¿nel prosieguo della procedura¿.
3. I ricorrenti espongono la loro versione dei fatti, si dolgono di non essere stati sentiti prima che la Commissione tutoria ordinasse l'assunzione dell'indagine socio-ambientale, ricordano la giustificazione addotta da AP 1 documentata dal certificato medico, sostengono che la decisione dell'autorità tutoria arreca loro un danno irreparabile e contestano che siano dati gli estremi per esperire un'indagine come quella disposta nel caso concreto. Onde, a loro avviso, la necessità di annullare la decisione dell'autorità tutoria e di riformare in tal senso la decisione impugnata.
4. La decisione con cui un organo amministrativo ordina l'assunzione di una prova è ¿ come rammenta l'autorità di vigilanza ¿ una decisione ¿incidentale¿, che può
essere impugnata solo ove arrechi al ricorrente un danno ¿non altrimenti riparabile¿ (RtiD II-2005 pag. 696 consid. 3 e 4 con
richiami; I-2005 pag. 783 n. 62c). Se il ricorrente non accenna a pregiudizio di sorta, l'impugnazione è irricevibile. Nella fattispecie l'autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso improponibile, appunto, perché i ricorrenti non prospettavano alcun danno. Oggetto del litigio è sapere pertanto se a ragione o a torto l'autorità di vigilanza abbia deciso in tal modo, non se la decisione impugnata arrechi o no un pregiudizio irreparabile (questione che l'autorità di vigilanza neppure ha affrontato).
5. Nella fattispecie gli appellanti non pretendono che l'autorità di vigilanza abbia rimproverato loro ingiustamente di non avere addotto alcun danno irreparabile. Su questo punto non spendono una parola. Si limitano ad asserire ¿ ora ¿ che l'indagine socio-ambientale recherebbe pregiudizio alle bambine, ma a parte il fatto che non si confrontano con la giurisprudenza (secondo cui l'esecuzione di una perizia non comporta, di regola, un danno irrimediabile: RtiD II-2005 pag. 697 in alto), essi argomentano fuori tema. Oggetto del litigio non è sapere se nelle circostanze specifiche si ravvisino i presupposti di un danno irreparabile, bensì se l'autorità di vigilanza sia caduta in errore facendo carico ai ricorrenti di non avere prospettato danno alcuno. Ne segue che, privo di motivazione pertinente, il ricorso va dichiarato d'acchito irricevibile.
6. Si aggiunga, ad ogni buon conto, che il danno irrimediabile adombrato per la prima volta in questa sede non è di alcuna consistenza. Gli appellanti reputano pregiudizievole che le figlie vengano a sapere da terzi la verità, ovvero che il padre non è partito da casa per motivi di lavoro, ma per dissapori con la madre (memoriale, pag. 7 a metà). Così ragionando, essi dimostrano tuttavia di fraintendere il bene delle figlie, il cui interesse è se mai quello di apprendere gradatamente e, per quanto possibile, senza traumi come mai i genitori siano divisi da un anno e mezzo. Tenere le figlie all'oscuro della realtà, se non nell'inganno, denota solo un senso di malintesa finzione che non merita particolare tutela.
7. Diversamente dall'art. 44 LPAmm, a livello federale l'art. 45 cpv. 2 PA prevede esplicitamente
un certo numero di decisioni incidentali impugnabili ¿a titolo indipendente¿, senza riguardo all'esigenza di un pregiudizio irreparabile. Anche
davanti al Tribunale federale talune decisioni incidentali possono essere impugnate ¿ eccezionalmente ¿ con ricorso di diritto pubblico seppure non provochino un pregiudizio irreparabile (art. 87 cpv. 1 OG). Sta di fatto che, si volesse pur ispirarsi a tali norme sul piano cantonale, la violazione del diritto d'essere sentiti censurata dagli appellanti nella fattispecie non rientra fra le eccezioni dell'art. 45 cpv. 2 PA o 87 cpv. 1 OG. Simile doglianza andrà rivolta quindi contro la decisione finale, sempre che a quel momento gli appellanti abbiano ancora interesse a mantenerla (cfr., sull'art. 87 OG, le sentenze del Tribunale federale 1P.323/2004 del 16 agosto 2004; 1P.670/2003 del 15 gennaio 2004; 1S.142-143-145-147/2003 del 15 gennaio 2004, consid. 2.2.2; 1P.108/2002 del 1° marzo 2002; 1P.488/2001 del 10 settembre 2001; 1P.101/2000 dell'8 maggio 2000, consid. 1b).
8. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo. Quanto agli oneri processuali, essi seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 200.¿
*b)* spese fr. 50.¿
fr. 250.¿
sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
¿ ; ¿ .
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente La segretaria