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Art. 8 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino

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Art. 8 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino

1 La Commissione allestisce un verbale delle sedute ed un protocollo delle decisioni, che sarà conservato in luogo sicuro ed inaccessibile a terzi non autorizzati.

2 Copia del verbale viene trasmesso unicamente ai membri della Commissione.

3 Il Presidente della Commissione può decidere di inviare copia del verbale a terzi, sotto condizione dell’obbligo del rispetto della riservatezza del documento.

4 La Segreteria del Gran Consiglio metterà a disposizione della Commissione un’adeguata struttura per l’archivio dei documenti.

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