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CH-TI
Art. 8 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino
Art. 8 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino
1 La Commissione allestisce un verbale delle sedute ed un protocollo delle decisioni, che sarà conservato in luogo sicuro ed inaccessibile a terzi non autorizzati.
2 Copia del verbale viene trasmesso unicamente ai membri della Commissione.
3 Il Presidente della Commissione può decidere di inviare copia del verbale a terzi, sotto condizione dell’obbligo del rispetto della riservatezza del documento.
4 La Segreteria del Gran Consiglio metterà a disposizione della Commissione un’adeguata struttura per l’archivio dei documenti.
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Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino
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