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Art. 7 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino

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Art. 7 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino

1 Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

2 L’astensione al voto non è ammessa.

3 In caso di parità decide il voto del Presidente, in sua assenza quello del Vice Presidente.

4 Il voto è aperto.

5 La maggioranza dei membri della Commissione presenti alla seduta può richiedere il voto segreto.

6 Ogni commissario è tenuto a serbare il segreto sulle discussioni e sulle deliberazioni della Commissione.

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