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CH-TI
Art. 7 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino
Art. 7 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino
1 Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
2 L’astensione al voto non è ammessa.
3 In caso di parità decide il voto del Presidente, in sua assenza quello del Vice Presidente.
4 Il voto è aperto.
5 La maggioranza dei membri della Commissione presenti alla seduta può richiedere il voto segreto.
6 Ogni commissario è tenuto a serbare il segreto sulle discussioni e sulle deliberazioni della Commissione.
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