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Art. 6 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino
Art. 6 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino
La Commissione è validamente costituita e può deliberare alla presenza di almeno tre membri.
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Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino
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