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Art. 5 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino

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Art. 5 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino

Ogni membro della Commissione ha il diritto di chiedere, con istanza motivata e con preavviso scritto di 3 giorni lavorativi, la convocazione di una seduta straordinaria.

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