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CH-TI
Art. 5 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino
Art. 5 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino
Ogni membro della Commissione ha il diritto di chiedere, con istanza motivata e con preavviso scritto di 3 giorni lavorativi, la convocazione di una seduta straordinaria.
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Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino
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