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Art. 4 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino

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Art. 4 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino

1 La Commissione si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente. La Commissione definisce il programma di lavoro ed il piano annuale delle sedute che va trasmesso per conoscenza all’Ufficio presidenziale del Consiglio di amministrazione della Banca e alla Presidenza del Gran Consiglio.

2 Il Presidente della Commissione notifica all’Ufficio presidenziale del Consiglio di amministrazione della Banca l’ordine del giorno delle sedute della Commissione.

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