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CH-TI
Art. 3 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino
Art. 3 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino
1 La Commissione elegge, all’inizio del suo mandato
a) un Presidente;
b) un Vice Presidente;
c) un Segretario.
2 I mandati sono rinnovabili.
3 Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario formano l’Ufficio presidenziale.
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