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Art. 3 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino

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Art. 3 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino

1 La Commissione elegge, all’inizio del suo mandato

a) un Presidente;

b) un Vice Presidente;

c) un Segretario.

2 I mandati sono rinnovabili.

3 Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario formano l’Ufficio presidenziale.

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