960.150
CH-TI
Art. 20 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino
Art. 20 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino
La Commissione in carica al giorno dell’entrata in vigore scade al termine della corrente legislatura.
← Art. 19 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino
Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino
Art. 21 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino →