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Art. 18 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino

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Art. 18 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino

Le indennità dei membri della Commissione sono fissate dal Consiglio di Stato conformemente al Regolamento del 5 maggio 2008 concernente le Commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato.

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