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CH-TI
Art. 16 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino
Art. 16 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino
Il rapporto allestito dalla Commissione deve contenere una valutazione complessiva dell’espletamento del mandato pubblico da parte della Banca e precisare il grado di raggiungimento degli obiettivi generali e specifici contenuti nel documento allestito dalla Banca ai sensi dell’art. 3a della Legge.
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Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino
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