Legislator Giurisprudenza & Legislazione
960.150 CH-TI

Art. 14 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino

Apri la fonte ufficiale Atto completo (21 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 14 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino

I documenti e le informazioni acquisite dalla Commissione, con l’eccezione di quelli indicati nell’art. 39 cpv. 2 della Legge sottostanno al principio della riservatezza ed hanno carattere strettamente confidenziale: richiamato l’art. 320 Codice penale svizzero non possono essere trasmessi o divulgati a terzi.

← Art. 13 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino Art. 15 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →