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Art. 13 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino

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Art. 13 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino

[2] 1 Ogni richiesta va formulata all’Ufficio presidenziale del Consiglio di amministrazione della Banca, che fornirà le informazioni e la documentazione direttamente o per il tramite della Direzione Generale.

2 Alla Commissione non possono essere forniti documenti o informazioni attinenti alle relazioni bancarie della clientela.

3 Sono pure esclusi i documenti interni allestiti all’attenzione della FINMA e dell’Ufficio di revisione esterno della Banca.

[2] Art. modificato dal R 13.4.2010; in vigore dal 16.4.2010 - BU 2010, 159.

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