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CH-TI
Art. 12 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino
Art. 12 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino
[1] Sono escluse dai compiti della Commissione le verifiche riservate alla competenza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e dell’Ufficio di revisione esterno ai sensi della legislazione federale applicabile alla Banca (art. 36 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino).
[1] Art. modificato dal R 13.4.2010; in vigore dal 16.4.2010 - BU 2010, 159.
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