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CH-TI
Art. 11 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino
Art. 11 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino
1 La Commissione preavvisa l’approvazione dell’esercizio della Banca ai sensi dell’art. 39 della Legge all’attenzione della Commissione della gestione e delle finanze.
2 In tale ambito essa ha la facoltà di visionare tutta la documentazione utile allo scopo e di sentire i rappresentanti della Banca.
3 È riservato l’art. 17 di questo regolamento.
4 Nell’allestire il preavviso scritto all’attenzione della Commissione della gestione e delle finanze, la Commissione si attiene agli obblighi di riservatezza previsti all’art. 18 di questo regolamento.
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