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Art. 11 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino

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Art. 11 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino

1 La Commissione preavvisa l’approvazione dell’esercizio della Banca ai sensi dell’art. 39 della Legge all’attenzione della Commissione della gestione e delle finanze.

2 In tale ambito essa ha la facoltà di visionare tutta la documentazione utile allo scopo e di sentire i rappresentanti della Banca.

3 È riservato l’art. 17 di questo regolamento.

4 Nell’allestire il preavviso scritto all’attenzione della Commissione della gestione e delle finanze, la Commissione si attiene agli obblighi di riservatezza previsti all’art. 18 di questo regolamento.

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