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CH-TI
Art. 10 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino
Art. 10 Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino
1 La Commissione esegue il controllo del rispetto del mandato pubblico, formalizzato nel documento elaborato dal Consiglio di amministrazione della Banca, e verifica che la Banca realizzi lo scopo della Legge (articolo 3).
2 In particolare la Commissione verifica
a) il raggiungimento degli obbiettivi generali e specifici perseguiti a medio termine dalla Banca per favorire lo sviluppo dell’economia cantonale;
b) gli strumenti utilizzati dalla Banca per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del mandato pubblico;
c) le priorità d’intervento predisposte dalla Banca nell’ambito del mandato pubblico.
3 La Commissione ha diritto di esigere dalla Banca le spiegazioni e i documenti che le occorrono per svolgere il suo mandato.
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