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Art. 7 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino

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Art. 7 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato ed il Consiglio di amministrazione stabiliscono di comune accordo l’interesse del capitale di dotazione. In caso di mancato accordo fa stato il tasso d’interesse medio del debito pubblico.

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