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Art. 6 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino

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Art. 6 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino

Il capitale della Banca è composto dal capitale di dotazione e da quello di partecipazione. Lo Stato fornisce alla Banca il capitale di dotazione. Ogni suo aumento deve essere autorizzato dal Gran Consiglio. La Banca può emettere buoni di partecipazione a norma di speciale regolamento. Il capitale di partecipazione non può superare il 50% del capitale di dotazione.

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