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Art. 45 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino

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Art. 45 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino

[53] 1 Il 30 giugno decadono tutti i mandati dei membri del Consiglio di amministrazione.

2 I mandati a partire dal 1° luglio 2004 vengono attribuiti con scadenza differenziata nel modo seguente

a) 2 mandati per la durata di 1 anno fino al 30 giugno 2005;

b) 2 mandati per la durata di 2 anni fino al 30 giugno 2006;

c) 3 mandati per la durata di 3 anni fino al 30 giugno 2007. [54]

3 Successivamente i mandati vengono attribuiti in base all’art. 21.

Pubblicata nel BU 1988 , 339.

[53] Art. introdotto dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.

[54] Cpv. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.

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