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Art. 44 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino

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Art. 44 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino

[51] Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [52]

[51] Art. modificato dalla L 30.11.1998; in vigore dal 29.1.1999 - BU 1999, 13.

[52] Entrata in vigore: 9 dicembre 1988 - BU 1988, 339.

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