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Art. 41 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino

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Art. 41 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino

[48] Il Consiglio di Stato fissa le indennità del Presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione, come pure della Commissione del controllo del mandato pubblico.

[48] Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU 1999, 13.

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