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Art. 40 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino

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Art. 40 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino

[46] 1 L’utile netto d’esercizio, dopo opportuni ammortamenti ed accantonamenti, serve a pagare l’interesse sul capitale di dotazione e, in misura non superiore, un dividendo-base sul capitale di partecipazione.

2 La parte residua, dopo l’eventuale riporto a nuovo, è ripartita nella misura seguente

a) 45% al fondo di riserva;

b) 55% quale versamento supplementare al capitale di dotazione e proporzionalmente al capitale di partecipazione.

3 Quando il fondo di riserva raggiunge il 25% del capitale di dotazione e di partecipazione, la parte residuante è ripartita come segue

a) 1/3 al fondo di riserva;

b) 2/3 quale versamento supplementare al capitale di dotazione e, proporzionalmente, al capitale di partecipazione.

4 Se le condizioni di mercato lo esigono, il dividendo complessivo sul capitale di partecipazione può al massimo essere arrotondato all’1% superiore rispetto alla rimunerazione percentuale complessiva riconosciuta sul capitale di dotazione.

5 Il fondo di riserva è destinato a coprire eventuali perdite d’esercizio. Nel caso in cui vi si dovesse attingere, esso deve venir ricostituito nell’importo primitivo con gli utili netti degli anni successivi eccedenti la somma dovuta per interessi sul capitale di dotazione e per il dividendo-base sul capitale di partecipazione.

Indennità [47]

[46] Art. modificato dalla L 30.11.1998; in vigore dal 29.1.1999 - BU 1999, 13.

[47] Nota marginale introdotta dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.

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