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Art. 4 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino

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Art. 4 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino

[3] Lo Stato risponde di tutti gli impegni della Banca non coperti da mezzi propri. La garanzia dello Stato non si estende agli impegni di società affiliate.

[3] Art. modificato dalla L 20.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 545.

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