960.100
CH-TI
Art. 3a Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino
Art. 3a Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino
[2] 1 Il mandato pubblico è formalizzato in un documento elaborato dal Consiglio di amministrazione.
2 Il documento definisce gli obbiettivi generali e specifici perseguiti a medio termine dalla Banca per favorire lo sviluppo dell’economia cantonale, gli strumenti utilizzati a tal fine e le priorità di intervento.
3 L’adempimento del mandato pubblico viene annualmente verificato dalla Commissione del controllo del mandato pubblico.
[2] Art. introdotto dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.