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Art. 3a Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino

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Art. 3a Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino

[2] 1 Il mandato pubblico è formalizzato in un documento elaborato dal Consiglio di amministrazione.

2 Il documento definisce gli obbiettivi generali e specifici perseguiti a medio termine dalla Banca per favorire lo sviluppo dell’economia cantonale, gli strumenti utilizzati a tal fine e le priorità di intervento.

3 L’adempimento del mandato pubblico viene annualmente verificato dalla Commissione del controllo del mandato pubblico.

[2] Art. introdotto dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.

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