Art. 39 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino
Art. 39 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino
[45] 1 L’esercizio della Banca chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2 Entro il 31 marzo il Consiglio di amministrazione deve trasmettere al Consiglio di Stato
a) la sua relazione sull’andamento della Banca;
b) il conto dei profitti e delle perdite e il bilancio;
c) la proposta di destinazione dell’utile;
d) il rapporto dell’Ufficio di revisione esterno.
3 Entro il 30 aprile il Consiglio di Stato trasmette gli atti al Gran Consiglio per l’approvazione del bilancio e della destinazione dell’utile e per lo scarico agli organi della Banca.
4 La Commissione che preavvisa il dibattito parlamentare sui documenti di cui al cpv. 2 con un rapporto commissionale, ha il diritto di visionare tutta la documentazione e di sentire i rappresentanti della banca compatibilmente con il rispetto del segreto bancario.
[45] Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU 1999, 13.