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Art. 37 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino

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Art. 37 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino

[42] 1 La Banca dispone di un ufficio di revisione esterno ai sensi della legislazione federale applicabile alla Banca.

2 Il Consiglio di amministrazione nomina quale ufficio di revisione una società di revisione riconosciuta dalla Commissione federale delle banche.

3 Le competenze dell’Ufficio di revisione sono stabilite dalla legislazione federale applicabile alla Banca.

[42] Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU 1999, 13.

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