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Art. 35 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino

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Art. 35 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino

[38] 1 La Commissione del controllo del mandato pubblico

a) verifica il corretto adempimento del mandato pubblico;

b) allestisce un rapporto specifico all’attenzione della Commissione della gestione e delle finanze sul conseguimento del mandato pubblico. [39]

2 Il rapporto allestito dalla Commissione si deve esprimere sul grado di raggiungimento degli obbiettivi generali e specifici contenuti nel documento strategico, analizzando in particolare il bilancio sociale e ambientale annuale.

3 La Commissione può esigere in ogni tempo dagli organi della Banca le spiegazioni e i documenti che le occorrono per l’esecuzione dei compiti, di cui al cpv. 1.

4 Il regolamento precisa le competenze della Commissione.

Vigilanza secondo il diritto federale [40]

[38] Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU 1999, 13.

[39] Lett. modificata dalla L 21.2.2005; in vigore dal 22.4.2005 - BU 2005, 145.

[40] Nota marginale modificata dalla L 30.11.1998, in vigore dal 29.1.1999 - BU 1999, 13.

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