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Art. 33 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino

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Art. 33 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino

[32] 1 Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato verificano che la legge sia rispettata, come pure che la politica generale della Banca corrisponda allo scopo previsto nella legge.

2 Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato esercitano la competenza di cui al cpv. 1, in particolare nell’ambito dell’esame e dell’approvazione del conto perdite e profitti e del bilancio della Banca.

3 Il Consiglio di Stato trasmette inoltre al Gran Consiglio il rapporto annuale specifico del revisore della Banca, dopo averlo esaminato e dopo aver formulato le proprie osservazioni in merito, contemporaneamente al messaggio sul conto perdite e profitti e sul bilancio della Banca.

4 Il Consiglio di Stato è informato dal Consiglio di amministrazione sulle strategie e sull’andamento degli affari della Banca, salvaguardato il segreto bancario. [33]

[32] Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU 1999, 13.

[33] Cpv. introdotto dalla L 20.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 545.

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