Art. 32 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino
Art. 32 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino
[30] 1 La Direzione Generale si compone del Presidente e dei suoi membri.
2 La gestione degli affari correnti della Banca spetta alla Direzione Generale. Il Presidente e i membri della Direzione Generale non possono essere dirigenti o soci di ditte commerciali o industriali, né membri di Consigli di amministrazione, di Fondazione oppure di uffici di revisione di persone giuridiche senza il consenso del Consiglio di amministrazione. Non possono coprire cariche pubbliche cantonali e federali.
3 Valgono per essi le incompatibilità dell’art. 20 cpv. 2.
4 I regolamenti interni stabiliscono le attribuzioni e le competenze della Direzione Generale.
[30] Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU 1999, 13.