960.100
CH-TI
Art. 29 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino
Art. 29 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino
[26] I membri del Consiglio di amministrazione possono dimettersi dalla carica mediante un preavviso di due mesi diretto al Consiglio di Stato.
[26] Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.