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CH-TI
Art. 28 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino
Art. 28 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino
Le decisioni del Consiglio devono essere verbalizzate. Il verbale è diramato a tutti i membri.