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Art. 2 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino

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Art. 2 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino

La Banca è un ente autonomo con personalità giuridica di diritto pubblico. Ha la qualità di banca cantonale ai sensi della legge federale sulle banche e casse di risparmio. Il fisco non può esercitarvi nessuna ingerenza all’infuori di quella operata sulle altre banche.

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