Art. 4 Regolamento sull’organizzazione e la gestione dell’Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario Regolamento sull’organizzazione e la gestione dell’Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario
Art. 4 Regolamento sull’organizzazione e la gestione dell’Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario
1 Il Consiglio viene convocato in seduta con comunicazione scritta dell’ordine del giorno, inviata per posta o per posta elettronica con almeno 10 giorni di preavviso.
In casi urgenti può essere derogato a tale termine ed alla forma di convocazione.
2 Il Consiglio adotta le proprie decisioni a maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni possono essere adottate anche in via di circolazione.
3 In caso di impedimento di uno o più membri, il Consiglio si completa, a cura del Presidente, con uno o più supplenti.
4 Il Consiglio designa, di regola all’interno del segretariato permanente, un segretario delle sedute.
Delle sedute del Consiglio è tenuto un verbale, che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.
5 Il Consiglio può far partecipare alle sedute uno o più appartenenti al segretariato permanente.
Le decisioni formali del Consiglio vengono notificate dal segretariato e sono sottoscritte dal presidente e da un altro membro o da un membro del segretariato.