Art. 3 Regolamento sull’organizzazione e la gestione dell’Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario Regolamento sull’organizzazione e la gestione dell’Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario
Art. 3 Regolamento sull’organizzazione e la gestione dell’Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario
1 Il Consiglio adotta tutte le decisioni che la legge demanda all’Autorità di vigilanza.
2 Il Consiglio dirige il segretariato, ne è responsabile dell’organizzazione e del funzionamento, e gli può impartire istruzioni.
Esso, in particolare
a) approva il preventivo ed il consuntivo nonché l’eventuale piano finanziario;
b) approva la convenzione di risorse con il Consiglio di Stato;
c) elabora il rapporto di gestione annuale da sottoporre al Consiglio di Stato;
d) determina gli onorari dei propri membri e dei supplenti;
e) stabilisce le tasse entro i limiti fissati dall’articolo 12 LFid, tenuto conto del principio di causalità; [1]
f) assume per il tramite del Consiglio di Stato il personale;
g) adotta tutte le decisioni inerenti la gestione del personale comprese quelle che la legislazione cantonale riserva al funzionario dirigente;
h) rilascia, revoca e sospende le autorizzazioni;
i) dispone le iscrizioni e radiazioni dall’Albo dei fiduciari e le pubblicazioni;
j) accetta i titoli di studio svizzeri ed esteri giusta l’articolo 11 capoversi 4 e 5 LFid e decide quali richiedenti debbano sottoporsi ad un esame; [2]
k) adotta il regolamento di esame per i richiedenti con titoli di studio conseguiti all’estero e designa la commissione d’esame;
l) promuove i procedimenti di contravvenzione, quelli disciplinari e di violazione del segreto professionale e decide le relative sanzioni;
m) decide, fuori dei casi di competenza dell’autorità giudiziaria, la confisca di profitti conseguiti in violazione della legge;
n) adotta misure cautelari e provvedimenti interdittivi;
o) trasmette gli atti al Ministero pubblico nel caso di violazioni gravi della legge;
p) conferisce mandati a periti o consulenti esterni;
q) decide sulle domande di svincolo delle cauzioni depositate a garanzia della copertura per la responsabilità civile;
r) organizza e dirige il segretariato;
s) adotta direttive su tutto il campo di applicazione della legge;
t) delega com piti specifici a suoi componenti e crea commissioni permanenti al suo interno.
[1] Lett. modificata dal R 28.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 131.
[2] Lett. modificata dal R 28.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 131.