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Art. 3 Regolamento sull’organizzazione e la gestione dell’Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario Regolamento sull’organizzazione e la gestione dell’Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario

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Art. 3 Regolamento sull’organizzazione e la gestione dell’Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario

1 Il Consiglio adotta tutte le decisioni che la legge demanda all’Autorità di vigilanza.

2 Il Consiglio dirige il segretariato, ne è responsabile dell’organizzazione e del funzionamento, e gli può impartire istruzioni.

Esso, in particolare

a) approva il preventivo ed il consuntivo nonché l’eventuale piano finanziario;

b) approva la convenzione di risorse con il Consiglio di Stato;

c) elabora il rapporto di gestione annuale da sottoporre al Consiglio di Stato;

d) determina gli onorari dei propri membri e dei supplenti;

e) stabilisce le tasse entro i limiti fissati dall’articolo 12 LFid, tenuto conto del principio di causalità; [1]

f) assume per il tramite del Consiglio di Stato il personale;

g) adotta tutte le decisioni inerenti la gestione del personale comprese quelle che la legislazione cantonale riserva al funzionario dirigente;

h) rilascia, revoca e sospende le autorizzazioni;

i) dispone le iscrizioni e radiazioni dall’Albo dei fiduciari e le pubblicazioni;

j) accetta i titoli di studio svizzeri ed esteri giusta l’articolo 11 capoversi 4 e 5 LFid e decide quali richiedenti debbano sottoporsi ad un esame; [2]

k) adotta il regolamento di esame per i richiedenti con titoli di studio conseguiti all’estero e designa la commissione d’esame;

l) promuove i procedimenti di contravvenzione, quelli disciplinari e di violazione del segreto professionale e decide le relative sanzioni;

m) decide, fuori dei casi di competenza dell’autorità giudiziaria, la confisca di profitti conseguiti in violazione della legge;

n) adotta misure cautelari e provvedimenti interdittivi;

o) trasmette gli atti al Ministero pubblico nel caso di violazioni gravi della legge;

p) conferisce mandati a periti o consulenti esterni;

q) decide sulle domande di svincolo delle cauzioni depositate a garanzia della copertura per la responsabilità civile;

r) organizza e dirige il segretariato;

s) adotta direttive su tutto il campo di applicazione della legge;

t) delega com piti specifici a suoi componenti e crea commissioni permanenti al suo interno.

[1] Lett. modificata dal R 28.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 131.

[2] Lett. modificata dal R 28.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 131.

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