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CH-TI
Art. 2 Regolamento sull’organizzazione e la gestione dell’Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario Regolamento sull’organizzazione e la gestione dell’Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario
Art. 2 Regolamento sull’organizzazione e la gestione dell’Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario
1 Il Consiglio di vigilanza è composto dai membri dell’Autorità di vigilanza nominati dal Consiglio di Stato.
2 Il presidente dirige il Consiglio e ne convoca le sedute, stabilendo l’ordine del giorno.
3 Il presidente rappresenta l’Autorità di vigilanza nei confronti delle istituzioni e delle associazioni professionali.
4 In caso di impedimento, il presidente è sostituito in tutte le sue incombenze dal vicepresidente.
5 Il Consiglio può delegare a suoi membri compiti specifici o permanenti in ambito organizzativo o ispettivo, creando se necessario apposite commissioni.
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