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Art. 2 LFid Legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario (LFid) - 1° dicembre 2009

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Art. 2 LFid · 1° dicembre 2009

1 L’autorità di vigilanza dispone che le persone autorizzate ad esercitare la professione vengano iscritte in un albo di cui è data pubblicazione annuale sul Foglio ufficiale; essa può stabilire ulteriori forme di pubblicazione, riservata la legge sulla protezione dei dati personali.

2 Il fiduciario che intende rinunciare all’esercizio della professione e quindi all’iscrizione all’albo deve darne comunicazione all’autorità di vigilanza. [3]

3 La rinuncia non ha alcun effetto riguardo a procedimenti disciplinari pendenti o alla facoltà di applicare le relative sanzioni. [4]

3bis Il fiduciario può domandare all’autorità di vigilanza la riammissione all’albo se dimostra di soddisfare i requisiti autorizzativi disposti dalla presente legge. [5]

4 La rinuncia viene pubblicata sul Foglio ufficiale. [6]

[3] Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.

[4] Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.

[5] Cpv. introdotto dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.

[6] Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

52.1995.367 · ti (Art. 2 LFid)
Fiduciary Suspension Overlap and Commission Practices
This article, concerning authorization requirements for legal entities, was cited in the preamble to the operative orders.