Art. 2 LFid Legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario (LFid) - 1° dicembre 2009
Art. 2 LFid · 1° dicembre 2009
1 L’autorità di vigilanza dispone che le persone autorizzate ad esercitare la professione vengano iscritte in un albo di cui è data pubblicazione annuale sul Foglio ufficiale; essa può stabilire ulteriori forme di pubblicazione, riservata la legge sulla protezione dei dati personali.
2 Il fiduciario che intende rinunciare all’esercizio della professione e quindi all’iscrizione all’albo deve darne comunicazione all’autorità di vigilanza. [3]
3 La rinuncia non ha alcun effetto riguardo a procedimenti disciplinari pendenti o alla facoltà di applicare le relative sanzioni. [4]
3bis Il fiduciario può domandare all’autorità di vigilanza la riammissione all’albo se dimostra di soddisfare i requisiti autorizzativi disposti dalla presente legge. [5]
4 La rinuncia viene pubblicata sul Foglio ufficiale. [6]
[3] Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.
[4] Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.
[5] Cpv. introdotto dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.
[6] Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.