Statuto dell’Ordine dei notai del Cantone Ticino
Indice delle disposizioni (18)
Testo normativo (18 Articoli)
L ’ Ordine dei notai del Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico, a norma dell ’ art. 15 della Legge sul notariato (LN).
1 L’Ordine ha sede a Lugano, presso il Tribunale d’appello.
2 Il suo recapito è presso il segretario.
L’Ordine promuove la dignità e l’esercizio corretto della professione, tutela gli interessi della corporazione e dei suoi membri, veglia all’osservanza della collegialità fra i notai, presta concorso all’autorità per questioni generali e particolari del notariato e dell’amministrazione.
1 L’Ordine esercita tutti i poteri e i compiti conferitigli dalla legge.
2 L ’ Ordine emana le norme deontologiche che servono quale base per le regole professionali e per l ’ interpretazione delle disposizioni previste dalla legge e dal regolamento sul notariato.
3 L ’ Ordine viene coinvolto dallo Stato, in particolare, per discutere i problemi generali del notariato e dell ’ amministrazione, per preparare atti legislativi nel settore, per organizzare gli esami di notariato e la formazione professionale dei notai e dei praticanti.
4 L ’ Ordine propone i nominativi dei notai chiamati a far parte delle commissioni per il notariato, esaminatrice e di disciplina, come pure degli ispettori notarili.
5 L ’ Ordine cura e organizza la formazione continua dei propri membri.
1 I notai iscritti nel registro cantonale fanno obbligatoriamente parte dell’Or dine.
2 O gni membro è tenuto al pagamento della tassa annuale fissata dall ’ Assemblea. Il mancato pagamento costituisce una violazione professionale.
3 La tassa annuale è integralmente dovuta indipendentemente dalla data di entrata o di uscita dall ’ Ordine nel corso dell ’ anno.
Organi dell’Ordine sono
– l ’ Assemblea,
– il Consiglio,
– la Commissione di revisione.
1 L’Assemblea è l’organo superiore dell’Ordine.
2 Adotta lo statuto, le norme deontologiche, nomina gli organi statutari, il presidente e il vice presidente, fissa la tassa annuale, delibera sul rapporto d ’ attività, su quello finanziario e sulla gestione, dà scari co ai membri del Consiglio.
1 L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno e in via straordinaria quando il Consiglio lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di un quinto dei membri dell’Ordine.
2 È convocata dal Consiglio, con l ’ indicazione delle trattande.
L’Assemblea delibera validamente sugli oggetti all’ordine del giorno a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti, salvo per le elezioni degli organi statutari per le quali fa stato, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei presenti.
1 Il Consiglio è l’organo esecutivo dell’Ordine.
2 È composto di cinque fino a sette membri.
3 Presidente e vice presidente sono eletti dall’Assemblea.
4 Per il resto si organizza in modo autonomo.
1 I membri del Consiglio rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.
2 In caso di vacanza per dimissioni o altro, il subentrante rimane in carica sino al termine del periodo corrente.
1 Il Consiglio ha tutte le competenze non attribuite dalla legge o dal presente statuto ad altri organi o autorità
2 In particolare esegue le decisioni dell ’ Assemblea, istituisce commissioni specia li, studia , propone e preavvisa le questioni che rientrano nella sfera di attività dell ’ Ordine, mantiene i contatti con la Federazione Svizzera dei Notai e con le autorità, tutela il libero esercizio e la dignità della professione.
Convocazioni e deliberazioni
1 II Consiglio è convocato dal presidente e delibera a maggioranza semplice, purché sia presente la maggioranza dei suoi membri.
2 Può deliberare anche per corrispondenza o per teleconferenza, a condizione che nessun membro si opponga.
L’Ordine è rappresentato dalla firma collettiva a due del presidente, del vicepresidente o del segretario.
1 La Commissione di revisione è composta di due membri, esclusi i membri del Consiglio.
2 I membri rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.
3 Esamina e controlla la gestione annuale e propone all ’ Assemblea la delibera sugli argomenti di sua competenza.
1 Per ogni seduta i membri del Consiglio e delle commissioni speciali percepiscono, oltre al rimborso delle spese vive e di trasferta, un’indennità di presenza.
2 Il Consiglio fissa annualmente le indennità, tra le quali quelle forfet tarie per il presidente e il segretario.
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme degli art. 60 e seg. CC.
Il presente statuto, adottato dall’Assemblea del 18 giugno 2015, entra in vigore [1] dopo l’approvazione da parte della Commissione per il notariato, abrogando quello del 17 giugno 1972.
Pubblicato nel BU 2015 , 459.
[1] Entrata in vigore: 29 settembre 2015 – BU 2015, 461 .