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Statuto dell’Ordine dei notai del Cantone Ticino

18 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (18)

Testo normativo (18 Articoli)

L ’ Ordine dei notai del Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico, a norma dell ’ art. 15 della Legge sul notariato (LN).

1 L’Ordine ha sede a Lugano, presso il Tribunale d’appello.

2 Il suo recapito è presso il segretario.

L’Ordine promuove la dignità e l’esercizio corretto della professione, tutela gli interessi della corporazione e dei suoi membri, veglia all’osservanza della collegialità fra i notai, presta concorso all’autorità per questioni generali e particolari del notariato e dell’amministrazione.

1 L’Ordine esercita tutti i poteri e i compiti conferitigli dalla legge.

2 L ’ Ordine emana le norme deontologiche che servono quale base per le regole professionali e per l ’ interpretazione delle disposizioni previste dalla legge e dal regolamento sul notariato.

3 L ’ Ordine viene coinvolto dallo Stato, in particolare, per discutere i problemi generali del notariato e dell ’ amministrazione, per preparare atti legislativi nel settore, per organizzare gli esami di notariato e la formazione professionale dei notai e dei praticanti.

4 L ’ Ordine propone i nominativi dei notai chiamati a far parte delle commissioni per il notariato, esaminatrice e di disciplina, come pure degli ispettori notarili.

5 L ’ Ordine cura e organizza la formazione continua dei propri membri.

1 I notai iscritti nel registro cantonale fanno obbligatoriamente parte dell’Or ­ dine.

2 O gni membro è tenuto al pagamento della tassa annuale fissata dall ’ Assemblea. Il mancato pagamento costituisce una violazione professionale.

3 La tassa annuale è integralmente dovuta indipendentemente dalla data di entrata o di uscita dall ’ Ordine nel corso dell ’ anno.

Organi dell’Ordine sono

– l ’ Assemblea,

– il Consiglio,

– la Commissione di revisione.

1 L’Assemblea è l’organo superiore dell’Ordine.

2 Adotta lo statuto, le norme deontologiche, nomina gli organi statutari, il presidente e il vice presidente, fissa la tassa annuale, delibera sul rapporto d ’ attività, su quello finanziario e sulla gestione, dà scari co ai membri del Consiglio.

1 L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno e in via straordinaria quando il Consiglio lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di un quinto dei membri dell’Ordine.

2 È convocata dal Consiglio, con l ’ indicazione delle trattande.

L’Assemblea delibera validamente sugli oggetti all’ordine del giorno a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti, salvo per le elezioni degli organi statutari per le quali fa stato, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei presenti.

1 Il Consiglio è l’organo esecutivo dell’Ordine.

2 È composto di cinque fino a sette membri.

3 Presidente e vice presidente sono eletti dall’Assemblea.

4 Per il resto si organizza in modo autonomo.

1 I membri del Consiglio rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

2 In caso di vacanza per dimissioni o altro, il subentrante rimane in carica sino al termine del periodo corrente.

1 Il Consiglio ha tutte le competenze non attribuite dalla legge o dal presente statuto ad altri organi o autorità

2 In particolare esegue le decisioni dell ’ Assemblea, istituisce commissioni specia li, studia , propone e preavvisa le questioni che rientrano nella sfera di attività dell ’ Ordine, mantiene i contatti con la Federazione Svizzera dei Notai e con le autorità, tutela il libero esercizio e la dignità della professione.

Convocazioni e deliberazioni

1 II Consiglio è convocato dal presidente e delibera a maggioranza semplice, purché sia presente la maggioranza dei suoi membri.

2 Può deliberare anche per corrispondenza o per teleconferenza, a condizione che nessun membro si opponga.

L’Ordine è rappresentato dalla firma collettiva a due del presidente, del vicepresidente o del segretario.

1 La Commissione di revisione è composta di due membri, esclusi i membri del Consiglio.

2 I membri rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

3 Esamina e controlla la gestione annuale e propone all ’ Assemblea la delibera sugli argomenti di sua competenza.

1 Per ogni seduta i membri del Consiglio e delle commissioni speciali percepiscono, oltre al rimborso delle spese vive e di trasferta, un’indennità di presenza.

2 Il Consiglio fissa annualmente le indennità, tra le quali quelle forfet tarie per il presidente e il segretario.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme degli art. 60 e seg. CC.

Il presente statuto, adottato dall’Assemblea del 18 giugno 2015, entra in vigore [1] dopo l’approvazione da parte della Commissione per il notariato, abrogando quello del 17 giugno 1972.

Pubblicato nel BU 2015 , 459.

[1] Entrata in vigore: 29 settembre 2015 – BU 2015, 461 .

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