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Art. 9 Codice professionale dell’Ordine dei Notai del Cantone Ticino Codice professionale dell’Ordine dei Notai del Cantone Ticino

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Art. 9 Codice professionale dell’Ordine dei Notai del Cantone Ticino

1 Il notaio è tenuto senza limiti di tempo e nei confronti di tutti al segreto professionale su quanto è pervenuto a sua conoscenza nell’esercizio del suo ministero, nell’espletazione delle attività connesse e sugli affari conclusi con il suo intervento.

2 Vigila affinché i suoi ausiliari rispettino il segreto professionale.

3 Il fatto di essere liberato dal segreto professionale non obbliga il notaio a divulgare quanto a sua conoscenza.

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