952.205
CH-TI
Art. 9 Codice professionale dell’Ordine dei Notai del Cantone Ticino Codice professionale dell’Ordine dei Notai del Cantone Ticino
Art. 9 Codice professionale dell’Ordine dei Notai del Cantone Ticino
1 Il notaio è tenuto senza limiti di tempo e nei confronti di tutti al segreto professionale su quanto è pervenuto a sua conoscenza nell’esercizio del suo ministero, nell’espletazione delle attività connesse e sugli affari conclusi con il suo intervento.
2 Vigila affinché i suoi ausiliari rispettino il segreto professionale.
3 Il fatto di essere liberato dal segreto professionale non obbliga il notaio a divulgare quanto a sua conoscenza.