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Art. 6 Codice professionale dell’Ordine dei Notai del Cantone Ticino Codice professionale dell’Ordine dei Notai del Cantone Ticino

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Art. 6 Codice professionale dell’Ordine dei Notai del Cantone Ticino

Al notaio è vietata qualsiasi forma di pubblicità, come pure l’accaparramento di clientela, in particolare la concessione di provvigioni o di altre prestazioni per l’ottenimento degli incarichi.

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