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Art. 39 RN

1 Gli inserti scritti in lingua straniera sono riprodotti nella copia autentica nel loro testo originale .

2 È facoltà degli Uffici dei registri, dell’Ufficio del registro di commercio e delle parti di richiedere una traduzione in italiano, dichiarata conforme all’originale dal notaio se tale lingua gli è nota o, se non conosce la lingua straniera, mediante l’intervento di un traduttore .

3 Il notaio può prendere atto della dichiarazione del traduttore nel testo dell’istromento .

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